Tempo determinato a fine apprendistato
In caso di recesso al termine del periodo formativo è certamente possibile procedere alla riassunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del medesimo lavoratore. Data la sostanziale diversità delle due discipline, ora peraltro contenute entrambe nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il conteggio del periodo di occupazione riparte da zero e, quindi, salvo diversa previsione da parte del contratto collettivo, la sommatoria di tutti i (nuovi) periodi di contratto a termine non dovrà superare i 36 mesi. La norma, infatti, prevede che al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E’ necessaria dunque la risoluzione del rapporto di apprendistato e l’instaurazione di un nuovo rapporto per evitare contestazioni. Anche se gli intervalli di tempo valgono solamente tra 2 successivi contratti a termine, nel caso in esame, si ritiene necessario (o quantomeno opportuno) il rispetto di un congruo intervallo temporale.
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