Adempimenti

Termine di cinque giorni anche per gli accordi di lavoro agile già esistenti

Indicazione fornita dal ministero del Lavoro in relazione alla scadenza del 1° gennaio 2023

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di M.Pri.

Il termine di 5 giorni entro cui comunicare l'inizio dell'attività in smart working si applica anche nel caso in cui le intese siano già state sottoscritte nei mesi scorsi ma non siano state notificate al ministero del Lavoro per effetto della proroga del termine inizialmente fissato al 1° settembre 2022 e poi spostato al 1° gennaio 2023. Lo ha precisato il Ministero in risposta a una richiesta di chiarimento del Sole 24 Ore.

Con la Faq del 23 dicembre, il ministero ha fornito indicazioni in merito ai tempi entro cui va effettuata la comunicazione, verso lo stesso, dell'avvio dell'attività in smart working dei dipendenti, che è di 5 giorni (20 in caso di lavoratori somministrati o dipendenti pubblici) dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno del periodo precedentemente comunicato in caso di proroga.

Poiché la Faq fa riferimento all'inizio della prestazione, ma in molti casi questa è già avvenuta ma non è stata mai comunicata per effetto della proroga del termine iniziale, dal 1° settembre 2022 al 1° gennaio 2023, in via precauzionale abbiamo ritenuto che in tali situazioni il termine dei cinque giorni non sia applicabile.

Tuttavia, sollecitato al riguardo, il ministero del Lavoro ha affermato che «nell'ottica di assicurare l'interpretazione più restrittiva di una norma a carattere sanzionatorio, si intende anche in questo caso applicabile il termine di 5 giorni, come termine ultimo di scadenza per l'invio delle comunicazioni di lavoro agile, con decorrenza 1° gennaio».

Il ministero ha inoltre colto l'occasione per «ribadire che il termine di scadenza di 5 giorni per l'invio delle comunicazioni decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro agile, ovvero dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione in caso di proroga, non dalla data di sottoscrizione dell'accordo».

Confermato che le aziende che non hanno accordi in essere, in quanto hanno utilizzato la procedura emergenziale disponibile fino al 31 dicembre di quest'anno, e ora sottoscrivono accordi con effetto 1° gennaio, possono comunicarli entro il 6.

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