Ammortizzatori

Ticket licenziamento dovuto anche dall'impresa in liquidazione

Il curatore deve indicarlo in uniemens anche se non lo paga

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previste dall'articolo 189 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) non fanno venire meno l'obbligo di versare il ticket di licenziamento introdotto dalla legge Fornero (92/2012). Lo rende noto l'Inps con la circolare 46/2023, in cui l'istituto disciplina alcuni aspetti degli istituti, inerenti ai rapporti di lavoro subordinato, cui è tenuto il curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

L'obbligo, sancito dall'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 scatta ogni qual volta le interruzioni dei rapporti di lavoro facciano sorgere, in capo ai lavoratori cessati, il diritto, anche solamente teorico, alla percezione della Naspi. Poiché il CCII prevede che le cessazioni del rapporto di lavoro sulla base dell'articolo 189 (ossia licenziamento, dimissioni per giusta causa e risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro) costituiscono perdita involontaria dell'occupazione, con diritto alla Naspi per i lavoratori, ecco che si concretizza il nesso di causalità previsto dalla legge Fornero a fondamento del ticket.

Va, tuttavia, osservato, prosegue l'Inps, che il curatore, nel rispetto della par condicio dei creditori, non può procedere al pagamento del contributo; conseguentemente, lo stesso curatore deve provvedere all'invio dei flussi uniemens, secondo le indicazioni fornite dalla circolare 46/2023, entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.Sarà compito della sede dell'Inps territorialmente competente gestire le operazioni di recupero del credito.

L'obbligo del ticket sorge anche nelle ipotesi di licenziamento collettivo in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991. In queste ipotesi, la legge modula l'onere in maniera differente a seconda che l'azienda rientri o meno nell'ambito della disciplina della cassa integrazione straordinaria (Cigs) e che la procedura di licenziamento si sia conclusa o meno con l'accordo sindacale. Nella sua massima estensione (impresa destinataria Cigs e licenziamento senza accordo sindacale), il contributo è dovuto in misura pari all'82% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, moltiplicato per 3.

Nella circolare, infine, l'Inps sottolinea come, ai fini della determinazione della misura del ticket, assume rilievo il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali che ha modificato la platea delle imprese che, dal 1° gennaio 2022, gravitano in orbita Cigs.

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