Previdenza

Totalizzazione dei contributi quando si accede all’assegno straordinario del Fondo assicurativi

Via libera all’anticipazione dopo la delibera emanata dal comitato amministratore

di Pietro Gremigni

È possibile anticipare al momento dell'accesso all'assegno straordinario a carico del Fondo assicurativi la facoltà di totalizzare la contribuzione accreditata sia presso l'Ago dei lavoratori dipendenti (Fpld), sia presso la gestione dei lavoratori dello spettacolo e dei lavoratori sportivi (Pals), con diritto alla liquidazione di una sola pensione alla cessazione dell'assegno straordinario.Così si è espresso l'Inps con il messaggio 2078/2023 del 5 giugno a seguito della delibera 6/2023 emanata dal comitato amministratore del Fondo assicurativi.

Anche per il settore delle assicurazioni, al pari di quello del credito, risulta ammissibile anticipare la facoltà di totalizzare gratuitamente i contributi accreditati in tutte le predette gestioni in una sola, già al momento di accesso alla prestazione straordinaria liquidata dal Fondo di solidarietà.Nel caso di lavoratori titolari, oltre che di contribuzione presso la gestione ex Enpals e nel Fpld dell'Inps, anche nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi l'accertamento del requisito contributivo per il diritto a pensione alla data di cessazione dell'assegno straordinario deve essere effettuato valutando:
-in primo luogo, l'eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso la totalizzazione dei contributi accreditati presso la gestione ex Enpals e la gestione lavoratori dipendenti;
-se tale verifica dà esito negativo, l'eventuale conseguimento del diritto a pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del Fpld dell'Inps;
-in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione può essere riconosciuto utilizzando i contributi accreditati nelle tre diverse gestioni, previo trasferimento di quella del settore spettacolo nel Fpld.

Alla cessazione dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà dovrà essere individuata la gestione previdenziale competente alla liquidazione dell'unica pensione totalizzata, in base ai criteri della convenzione del 3 dicembre 1973 stipulata tra i due enti previdenziali. Prima di tutto la competenza alla liquidazione della prestazione è attribuita alla gestione presso la quale l'assicurato può far valere una contribuzione prevalente.La competenza alla liquidazione della prestazione è, comunque, attribuita alla gestione ex Enpals qualora l'assicurato possa far valere, con la sola contribuzione nella gestione spettacolo, i requisiti per il diritto alla prestazione richiesta.

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