Transazione Novativa
Si ritiene che la somma corrisposta al lavoratore a titolo di transazione novativa, seppur soggetta ad imposizione fiscale e contributiva, non rientri tra i compensi che fanno maturare il TFR. In via generale, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono elementi retributivi computabili ai fini del TFR: la paga base, gli scatti di anzianità, la contingenza, i superminimi, l'indennità di mensa e alloggio, il premio di fedeltà, le mensilità aggiuntive, la maggiorazione per lavoro notturno ecc.. Invece non sono computati nella retribuzione utile al TFR: il premio di anzianità, l'una tantum, lo straordinario non continuativo, l'indennità sostitutiva per i permessi retribuiti non fruiti, ecc.
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