L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasferimento del PDR al fondo di previdenza complementare: applicazione del regime contributivo

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Il dipendente Pinco, la cui impresa privata S.r.l. applica un contratto collettivo di secondo livello (aziendale) che prevede l’erogazione di un premio di risultato detassabile, ha maturato per l’anno 2025 un PDR di 1.000 euro (senza quota di maggiorazione) e decide di convertirlo interamente in contributo al fondo di previdenza complementare (ad esempio, versamento a un fondo negoziale).Il contratto aziendale di secondo livello contiene una clausola che consente la conversione del PDR in misure di welfare, tra cui la previdenza complementare. Il dipendente opta volontariamente quindi per la conversione dell’intero premio detassabile in previdenza complementare.Si precisa che il dipendente possiede i requisiti reddituali per beneficiare della detassazione (reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 80.000 euro) e che risulta iscritto a forme di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 2007.Quale regime contributivo si applica ai contributi versati al fondo di previdenza complementare derivanti dalla conversione del PDR?

Nel caso in cui il premio di risultato (PDR), rientrante nell’ambito di applicazione della detassazione prevista dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi 182–189, e dal D.M. 25 marzo 2016, venga convertito – nel limite massimo del tetto di 3.000 euro (anno 2025) – in contributi alla previdenza complementare, sulla base di una clausola del contratto collettivo di secondo livello che consente tale conversione e in relazione alla scelta volontaria del dipendente, trova applicazione il regime tributario...