Trasferta lavoratore straniero in Italia
La fattispecie indicata nel quesito sembra perfezionare una ipotesi di distacco transnazionale, disciplinato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, adottato in attuazione alla Direttiva 2014/67/UE (cd. Enforcement). Il decreto legislativo utilizza una nozione di distacco "allargato" e si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distacchino in Italia uno o più lavoratori, abitualmente occupati in altro Stato membro, in favore di altra impresa, sempre a condizione che durante il periodo di distacco permanga il rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Sulla base della interpretazione fornita dall’INL nella circolare 1/2017, la normativa richiamata contempla tre diverse ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori: • da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una propria filiale situata in Italia; • da parte di un’azienda avente sede in un diverso Stato membro presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo); • nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano. Inoltre rientrano nel campo di applicazione del decreto anche le ipotesi di distacco posto in essere da imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE sempre che le medesime fattispecie non risultino disciplinate da leggi speciali. Sinteticamente i principali adempimenti a carico del distaccante sono i seguenti: effettuare la dichiarazione preventiva di distacco entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco stesso utilizzando la apposita modulistica Mod. UNI_Distacco_UE nonché la comunicazione di tutte le successive modificazioni entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento (è necessaria la previa registrazione sull’apposito portale ministeriale). Tale adempimento e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE (circ INL 3/2016); conservare (predisponendo copia cartacea o elettronica in lingua italiana), la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro, lettera di assunzione o altro documento contenente le informazioni di cui al decreto legislativo n. 152/1997), i prospetti paga, i prospetti indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni ec.; nominare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In mancanza, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi (per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione); nominare un referente incaricato a tenere i rapporti con le parti sociali. Entrambi i nominativi devono essere indicati nella citata comunicazione Mod. UNI Distacco UE.
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