Contributo |
Imputazione primi tre mesi (A) |
Imputazione dal quarto mese (B) |
Cassa Edile (2,25%): 0,75% spese gestione e quote contrattuali |
CE appartenenza |
CE luogo lavori |
Cassa Edile (2,25%): 0,45% prestazioni operai (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
0,45% CE appartenenza |
0,45% CE appartenenza |
Cassa Edile (2,25%): 1,05% premialità imprese (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
1,05% CE appartenenza |
1,05% CE appartenenza |
Ape (aliquota regionale fissata da C.C.N.L., fatta salva eventuale aliquota ridotta fissata a livello territoriale) |
Aliquota CE appartenenza |
Aliquota CE luogo lavori |
Ente Unico Formazione e Sicurezza (1%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job) |
CE appartenenza: 0,40% formazione CE luogo lavori: 0,50% sicurezza + 0,10% formazione (on the Job) |
Fondo territoriale qualificazione settore (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
Fondo prepensionamenti (0,20%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
Fondo incentivo occupazione (0,10%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
Sanedil (0,60%) (aliquota fissata da C.C.N.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
R.L.S.T. (aliquota fissata da C.C.P.L., per le sole imprese che non abbiano R.L.S.) |
CE appartenenza |
CE luogo lavori |
Eventuali contributi territoriali aggiuntivi (ove previsti dal singolo C.C.P.L.) |
CE appartenenza |
CE appartenenza |
01 ottobreEDILI (COOPERATIVE)
IstitutoTrasferte
Riferimenti
Adempimento
Decorrenza, ambito di applicazione e modifiche all’art. 21 del C.C.N.L. Industria e all’art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione:
La disciplina della "trasferta” nazionale entra in vigore dall’1.10.2025, contestualmente all’introduzione della nuova denuncia unica, e si applicherà per i cantieri avviati successivamente a tale data.
Da tale data, tale disciplina sostituirà i commi da 8 a 16 (e la successiva "dichiarazione a verbale”) della lett. A) dell’art. 21 del C.C.N.L. Industria e dell’art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Restano fermi i commi da 1 a 7 della citata lett. A), incluso il principio per cui all'operaio in "trasferta” continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di "indennità territoriale temporanea", nonché le "Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario” di cui alla lett. B) dell’art. 21 del C.C.N.L. Industria e dell’art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione.
Dalla medesima data, sono altresì abrogati gli ultimi 5 commi dell’art. 21 del C.C.N.L. (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi ai principi generali della trasferta regionale e della successiva "trasferta” nazionale.
La nuova disciplina della "trasferta” troverà applicazione in tutto il territorio nazionale e sostituirà, a decorrere dalla predetta data del 10.10.2025, tutti gli Accordi territoriali in materia di trasferta regionale. Dalla stessa data, altresì, è abrogato l’Allegato 6 dell’Accordo di rinnovo del C.C.N.L. sottoscritto il 3.3.2022.
Resta salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del D.L. n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.
Principio del “cantiere in trasferta”:
la nuova disciplina troverà applicazione per i cantieri nei quali sia inviato dall’impresa un operaio in "trasferta” (purché situati, ovviamente, nel territorio di competenza di un’altra Cassa Edile) con apposita disciplina delle contribuzioni tra Cassa Edile di appartenenza e Cassa Edile del luogo dei lavori, come di seguito definita, che decorrerà dal primo giorno del quarto periodo di paga del suddetto primo operaio.
Dalla medesima data, la stessa disciplina delle contribuzioni si applicherà anche per gli eventuali altri operai inviati in "trasferta" dall’impresa, successivamente al primo, nel medesimo cantiere (purché la "trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).
La Cassa Edile di appartenenza resta l’unica referente per l’impresa:
l’impresa, per gli operai in "trasferta” e per tutta la durata della stessa, continuerà a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale presso la Cassa Edile di appartenenza, a cui competono gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile del luogo dei lavori.
Le prestazioni a favore dell’impresa saranno erogate dalla Cassa Edile di appartenenza.
L’operaio rimane iscritto alla Cassa Edile di appartenenza:
a prescindere dalla durata della "trasferta”, l’operaio resta iscritto alla Cassa Edile di appartenenza.
Le prestazioni a favore del lavoratore, ai fini del riconoscimento delle ore, saranno pertanto erogate da quest'ultima.
Gli adempimenti per le imprese e per le Casse Edili sono uniformati e semplificati tramite l’uso di un apposito applicativo informatico predisposto dalla Cnce (implementazione di Cnce_Edilconnect):
tramite l'applicativo, con un unico adempimento, l’impresa comunicherà preventivamente sia alla Cassa di appartenenza che alla Cassa del luogo dei lavori l’apertura del cantiere/avvio dei lavori. Poi effettuerà le denunce mensili alla Cassa di appartenenza e, sempre tramite l’applicativo, i dati relativi al predetto cantiere saranno visualizzati automaticamente anche dalla Cassa del luogo dei lavori.
In base alla data di invio del primo operaio in "trasferta", per i primi tre periodi di paga le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna A della sottostante tabella.
A decorrere dal primo giorno del quarto periodo di paga (sempre del primo operaio inviato in "trasferta”), le contribuzioni saranno imputate, automaticamente dall’applicativo, come indicato nella colonna B della sottostante tabella. Tale imputazione decorrerà dalla predetta data per le contribuzioni dovute anche per tutti gli operai inviati in "trasferta” successivamente al primo (purché la "trasferta” relativa del singolo operaio duri per almeno un intero periodo di paga mensile).
A titolo esemplificativo, qualora il primo operaio sia inviato in "trasferta” dal 15 gennaio, il sistema imputerà le contribuzioni come indicato nella colonna A per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo e come indicato nella colonna B a decorrere dalla competenza del mese di aprile, anche per gli operai inviati in "trasferta” successivamente al primo.
Le contribuzioni afferenti le Casse Edili di provenienza e del luogo di lavoro del periodo di “trasferta” sono così imputate:
Clausola di salvaguardia
Al fine di evitare il determinarsi di squilibri fra i rispettivi territori, qualora dall’applicazione della presente disciplina derivi, nei rapporti tra le singole Casse Edili, uno scostamento superiore al 5% rispetto a quanto generato dall’applicazione della trasferta (considerato a consuntivo al termine di ciascun anno Cassa Edile), saranno effettuate le relative compensazioni tra le Casse medesime.
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