Rapporti di lavoro

Trasparenza, nel Dl Lavoro restano inviariate le comunicazioni per il lavoro occasionale

Le semplificazioni introdotte dal Dl 48/2023 non riguardano il contratto «Presto»

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di Manuela Baltolu

Tra le varie novità contenute nel Dl 48 del 4 maggio 2023, vi è un’importante modifica relativa agli obblighi di informativa dei dati inerenti la gestione del rapporto di lavoro introdotti dal Dlgs 104 del 27 giugno 2022, che, però, non opera per tutti i rapporti di lavoro obbligati al rispetto di quanto disposto dal medesimo Dlgs 104.

Nello specifico, relativamente ai rapporti di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del Dl 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge 96 del 21 giugno 2017, l’art. 5, c.1, del Dlgs.104/2022, ha modificato il testo comma n.17, secondo periodo del citato articolo 54-bis Dl 50/2017, che recita: «copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell’inizio della prestazione».

L’articolo 26 del Dl 48/2023 ha aggiunto all’articolo 1 del Dlgs 152/1997 (come modificato dal Dlgs 104/2022) il nuovo comma 5-bis, in cui si afferma che «le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie», ed il comma 6-bis, in cui dispone che «il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

L’informativa per i lavoratori occasionali

Le lettere da a) ad e) dell’articolo 1 del Dlgs 152/1997 non rientrano nella semplificazione operata dal Dl 48/2023; si dovrà pertanto continuare a seguire l’obbligo di informativa preesistente, pur riferendosi ad informazioni in realtà già conosciute dalle parti mediante la gestione telematica dei prest-O: lettera a) - identità delle parti; lettera b) - luogo di lavoro;lettera c) - sede o il domicilio del datore di lavoro; lettera d) - caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro (non compatibili le informazioni relative a inquadramento, livello e qualifica);lettera e) - data di inizio del rapporto di lavoro.

L’informativa prevista per i lavoratori con contratto di lavoro occasionale non subirà pertanto alcuna variazione, pur restando dubbia la corretta identificazione della data di inizio del rapporto, considerato che la fattispecie del lavoro occasionale è soggetta esclusivamente a limiti di tipo economico che, essendo riferiti all’anno civile, rendono difficile comprendere se le prestazioni effettuate in più anni debbano essere considerate come facenti parte di un unico rapporto di lavoro o, al contrario, possano costituire più rapporti autonomi e soggetti in tal caso ad un’ ulteriore nuova informativa.

Pare invece scongiurata la possibilità che tali rapporti rientrino nell’obbligo di informativa riguardante gli ulteriori obblighi relativi ai sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato di cui all’articolo 1-bis del Dlgs 152/97 come modificato dal Dlgs 104/2022, poiché la modifica apportata dal Dl 48/2023 afferma che sono compresi in tale ambito solo i rapporti gestiti mediante sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, escludendo di fatto la gestione dei prest-O in cui vi è un considerevole intervento "umano".

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