Trasporto merci su rotaia, la delibera della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero
La Commissione di Garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con la delibera n. 15/219 dello scorso 13 luglio (in G.U. Serie Generale, n. 165 del 18 luglio 2015), ha dettato una disciplina provvisoria in merito alla regolamentazione dello sciopero nel settore del trasporto merci su rotaia, regolamentazione dettata dalla necessità di far fronte all'allargamento dei soggetti entrati nel mercato a fianco delle Ferrovie dello Stato che erogavano il servizio in misura monopolistica e per le quali le forme di astensione erano regolate da un vecchio accordo sindacale del 1999, valevole anche per il trasporto merci. Vediamo quali sono i tratti essenziali del Regolamento, che si snoda su 13 articoli, ed è preceduto da una lunga premessa nella quale si dà conto dei faticosi sforzi compiuti dalla Commissione per giungere ad una regolamentazione il più possibile concordata tra parti datoriali ed organizzazioni sindacali. Il testo, che comunque proprio per questo riveste il carattere della “provvisorietà”, in mancanza di un pieno accordo tra le parti è in realtà il frutto di uno schema elaborato dalla Commissione stessa sulla base di varie e distinte bozze di regolamento, osservazioni e proposte pervenute dalle parti sociali. In premessa, la Commissione afferma prima di tutto che il trasporto di merci su rotaia costituisce un servizio pubblico essenziale nel caso in cui sia diretto all'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, in quanto è finalizzato al soddisfacimento di diritti primari della persona, costituzionalmente rilevanti, quali la vita e la salute. L'ambito della Regolamentazione è infatti circoscritto alle astensioni collettive che riguardano il personale dipendente di imprese di trasporto di merci su rotaia – escluse le imprese che rientrano nell'ambito del citato accordo del 1999 - che effettuano il trasporto di questi beni primari o di merci pericolose (art. 1). Prima della proclamazione di eventuale forme di sciopero dovranno essere praticate le necessarie procedure di raffreddamento e conciliazione (richiesta scritta all'Azienda di incontro, convocazione di un incontro, tentativo di conciliazione in tempi brevi: art. 2). Nel caso in cui le procedure di raffreddamento non diano esito positivo, la proclamazione dello sciopero sarà comunicata per iscritto alle aziende nonché alle Autorità locali con un preavviso minimo di 10 giorni (art. 3); in tale atto dovranno essere indicate le modalità con cui sono state esperite le procedure di raffreddamento, le indicazioni circa le forme di attuazione dello sciopero e le motivazioni dell'astensione collettiva. Sarà poi compito dell'Azienda informare l'utenza e la generalità dei cittadini dell'avvenuta proclamazione dello sciopero (art. 4). Il Regolamento pone anche limiti di durata della prima azione di sciopero (non più di 8 ore), delle astensioni successive (non più di 24 ore), e del necessario svolgimento in un unico periodo di durata continuativa (art. 5). Gli scioperi successivi al primo devono essere proclamati con intervallo di almeno 1 giorno o 10 nel caso di associazioni sindacali diverse (art.6). Anche la revoca deve seguire delle regole temporali ben precise, dovendo intervenire ed essere comunicata almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'astensione (art. 7). Vi sono alcuni periodi dell'anno in cui non potranno essere proclamate forme di astensione (21 dicembre/7 gennaio; 10/20 agosto) e comunque saranno sospesi gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione in presenza di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in presenza di calamità naturali (articolo 8 e 9). Un capitolo a parte merita la disciplina delle prestazioni indispensabili comunque garantite: trasporto di carburante e di combustibile da riscaldamento, di animali vivi, di farmaci dotati di rilevanza curativa, di merci pericolose. L'individuazione dei servizi minimi, una volta comunicato lo sciopero, è rimessa ad un accordo tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali, attraverso lo studio delle tracce orarie predisposte per i giorni di astensione (anche se, in difetto di accordo, la scelta è rimessa alla decisione della parte datoriale: art. 10). Allo stesso modo, per reclutare il personale addetto a tali prestazioni essenziali, dovrà essere effettuata una scelta almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione, dedicando ai servizi la quota di personale strettamente necessaria e comunque mediamente non superiore ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per l'erogazione del servizio (art.11). Sono inoltre garantiti i trasporti che si concludano almeno 1 ora prima dell'inizio dell'astensione (cosiddetta ora cuscinetto: art. 12). Quando lo sciopero riguardi il lavoro straordinario (art. 13), devono comunque essere rispettate le regole dettate nella delibera, con il limite massimo dei dieci giorni di durata e, se proclamato anche lo sciopero per l'ordinaria prestazione, della necessaria contestualità dei periodi interessati dall'astensione (art. 13).