ApprofondimentoRapporti di lavoro

Trasporto persone, validi i documenti digitali per provare il rapporto di lavoro

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

N. 18

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Il Ministero dell'Interno ha riconosciuto come legittima l'esibizione dei documenti di lavoro in formato digitale, in occasione di controllo su strada, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale

La sussistenza di un regolare rapporto di lavoro del conducente di un'impresa di trasporto persone deve essere dimostrabile anche in occasione dei controlli su strada. È quanto prevedono le norme di settore, evidentemente a garanzia di un servizio svolto da autisti correttamente assunti ed inquadrati dalle imprese che effettuano trasporto viaggiatori, sia di linea che di noleggio con conducente.

La Circolare n. 12116/2025 del Ministero dell'Interno fornisce importanti chiarimenti in merito a tale ...

  • [1] Con specifico riferimento al Trasporto occasionale passeggeri, si rinvia a F. Paesani - C. Infriccioli, Dall'Europa nuove regole per il trasporto occasionale passeggeri, in GL, n. 21/2024, 20 ss; e F. Paesani - C. Infriccioli, Più flessibilità per i tempi di guida del trasporto occasionale di passeggeri, in GL, n. 26/2024.

  • [2] Rubricato "Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale".

  • [3] I servizi di trasporto persone svolti esclusivamente in ambito regionale rientrano nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e sono regolamentati dalle specifiche norme regionali, ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, di "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

  • [4] Rubricato "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

  • [5] Come novellato dall'art. 24 del D. L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 103/2023.

  • [6] Ai sensi dell'art. 85 CdS "il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia", fra le quali appunto la Legge n. 218/2003, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. In relazione all'obbligo del tachigrafo nel trasporto viaggiatori, cfr. F. Paesani - C. Infriccioli, Trasporto passeggeri e cronotachigrafo secondo la Corte di giustizia UE, in GL, n. 45/2021, 21 ss.

  • [7] In merito si rimanda a C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto e locazione senza conducente, il nuovo regime sanzionatorio, in GL, n. 40/2023, 28 ss.

  • [8] In materia di documentazione idonea a dimostrare la natura e la regolarità del rapporto che lega il conducente all'impresa, si richiama anche la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 300/A/4053/14/113/1 del 4 giugno 2014, avente ad oggetto la "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Dichiarazione attestante la qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo".

  • [9] E per il quale, "nella circolare n. 9865/2022 del 23.03.2022 di questa Direzione centrale, è stato precisato che il documento può essere esibito anche in formato digitale".

  • [10] Di cui all'art. 84, co. 4-quater, del CdS, sopra richiamato.

  • [11] Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 144/2008.

  • [12] Le dichiarazioni prive della sottoscrizione o non trasmesse in una delle modalità previste, dalle quali derivano la riferibilità al dichiarante e la consequenziale assunzione di responsabilità di quanto dichiarato, appaiono improcedibili e quindi non utilizzabili. Le singole amministrazioni hanno il compito di mettere a disposizione i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare. Se tali modelli non sono disponibili, il cittadino avrà il diritto di utilizzare un fac simile a sua scelta, eventualmente disponibile nel web, o redigere in libertà il proprio modello (art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013).

  • [13] In forza delle disposizioni contenute nell'art. 174, co. 2, CdS e del D. Lgs. n. 144/2008.