Ammortizzatori

Trattamenti d’integrazione salariale, gli importi massimi per il 2023

I valori in vigore dal 1° gennaio scorso indicati dall’inps in una circolare

di Mauro Pizzin

Con la circolare 14/2023, pubblicata ieri, l'Inps ha resi noto gli importi massimi dei trattamenti d'integrazione salariale e indennità per il 2023, aumentati in misura pari alla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Dlgs 148/2015, come modificato dalla legge 234/2021. Ecco i nuovi valori in vigore dallo scorso 1° gennaio.

Cigo, Cisoa, Cigs e Ais

L'importo massimo mensile del trattamento d'integrazione ammonta a 1.321,53 euro lordi e 1.244,36 netti. Questo importo massimo, precisa l'Inps, viene incrementato del 20% per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, salendo rispettivamente a 1.585,84 euro lordi e 1.493,23 netti. La previsione dell'importo massimo delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma-5 bis, del Dlgs 148/2015 non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo in base all'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Fondo credito

Nel caso dell'assegno di integrazione salariale i massimali mensili previsti sono di 1.306,75 euro con retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro, di 1.506,19 euro con retribuzione lorda fra 2.406,02 e 3.803,33 euro e di 1.902,81 euro per le retribuzioni più elevate.
Nel caso dell'assegno emergenziale l'importo ammonta a 2.691,44 euro (al lordo della riduzione del 5,84% prevista in base all'articolo 26 della legge 41/1986), per un netto di 2.534,26 euro, con retribuzione tabella lorda sotto i 46.076,64 euro, a 3.031,89 euro lordi con retribuzione lorda fra 46.076,64 e 60.626,25 euro e a 4.243,50 euro lordi per retribuzioni lorde superiori.

Fondo credito cooperativo

L'importo dell'assegno ammonta a 2.581,40 euro (al lordo della riduzione del 5,84% prevista in base all'articolo 26 della legge 41/1986), per un netto di 2.430,65 euro, per la fascia retributiva sotto i 43.558,28 euro, a 3.472,04 euro per la fascia retributiva tra 43.558,28 e 60.752,34 euro e a 4.038,31 euro per fasce retributive superiori.

Indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll

Per la Naspi l'importo massimo mensile delle indennità in base all'articolo 4, comma 2, del Dlgs 22/2015 è pari per l'anno in corso a 1.352,19 euro. L'importo massimo della Naspi, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge 41/1986, non potrà in ogni caso superare i 1.470,99 euro. Nel caso della Dis-Coll, in base all'articolo 15, comma 4, del Dlgs 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità è anch'essa a pari a 1.352,19 euro per il 2023, così come l'importo massimo mensile per l'indennità (1.470,99 euro).

Indennità di disoccupazione agricola

L 'importo massimo dell'indennità da liquidare nel 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, ammonta a 1.222,51 euro.

Alas

Nel caso dell'indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori autonomi dello spettacolo la retribuzione di riferimento è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L'importo massimo mensile dell'indennità nell'anno in corso non può in ogni caso superare i 1.470,99 euro.

Iscro

Per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa il reddito di riferimento per il riconoscimento della prestazione nel 2023 (dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro. Per l'anno in corso l'importo mensile Iscro non può essere inferiore a 275,38 euro e superiore a 881,23 euro.

Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno a carico del Fondo sociale occupazione e formazione nel 2023 ammonta a 656,44 euro e ad esso non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge 41/1986.

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