Trattamento festivià intermittenti
La locuzione “periodi” fa riferimento a tutti quei giorni o appunto “periodi” composti da più giorni durante il quale il lavoratore non viene chiamato a rendere la propria prestazione. Nel caso di cui all'esempio, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi: a) non è erogata l'indennità di disponibilità: 24 e 25 aprile non lavorati (e non pagati); 26 lavorato (e pagato); b) è erogata l'indennità di disponibilità: 24 e 25 aprile non lavorati (senza diritto all'erogazione dell'indennità nella misura aumentata per la festività del 25); 26 lavorato (e pagato). La norma (art. 13, co. 4, D.Lgs. n. 81/2015) riconosce un trattamento retributivo ordinario solamente se la prestazione è utilizzata. Non pare, dunque, che la festività cadente di domenica (dove non lavora) possa essere pagata.
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