Adempimenti

Trattamento integrativo da esporre anche se non erogato

A chi non supera 15mila euro di reddito spetta una somma detassata di 1.200 euro

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Una parte importante della Cu 2023 è dedicata al trattamento integrativo del reddito, precisamente gli ultimi due righi della sezione «Detrazioni e crediti». Come si ricorderà, il cosiddetto Tir, nel 2022, ha subito una notevole variazione rispetto all’anno precedente: infatti, l’articolo 1, comma 3, della legge 234/2021, ha modificato la norma previgente, prevedendo il riconoscimento di una somma, appunto, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di 1.200 euro per il 2022, se il reddito complessivo non è superiore a 15mila euro. Tale importo è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante in base all’articolo 13, comma 1, del citato Testo Unico. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

In caso di reddito complessivo annuo oltre 15mila e fino a 28mila euro, il diritto al trattamento integrativo presuppone, invece, un’incapienza dell’imposta lorda rispetto a determinate categorie di detrazioni; pertanto, il sostituto riconosce il trattamento integrativo in misura pari all’eventuale quota di detrazione non fruibile, per incapienza dell’imposta lorda, fino a un massimo di 1.200 euro.

Tornando all’esposizione del Tir nella Cu 2023, al punto 390 riferito al «Codice trattamento» è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

O 1, se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;

O 2, se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il Tir oppure lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel punto 391 si riporta poi il trattamento che il sostituto ha corrisposto al lavoratore, mentre nella casella 392 l’importo riconosciuto ma non erogato al dipendente.

Le caselle 393, 394 e 395 vanno compilate nel caso in cui, durante le operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si sia rivelato non spettante: in questa ipotesi, il sostituto provvede al recupero del relativo importo ma se il valore supera 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Infine, nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto che rilascia la Cu deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti datori di lavoro. Quindi, nei punti da 397 a 400 si indicano i dati di dettaglio, riportando poi nella casella 403 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

La casella 400 deve essere compilata quando è intervenuta un’operazione straordinaria che ha determinato passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto oppure nel caso di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto e con prosecuzione dell’attività da parte del nuovo, nell’ipotesi in cui il primo datore di lavoro abbia recuperato il trattamento integrativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©