Trattenuta pensione su stipendio. Quanti giorni?
Secondo l’ art. 21 del DPR 488/1968 e la circ. 91/1995 dell’INPS il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la trattenuta dalla retribuzione detraendo dall'importo della retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, e fino a concorrenza della retribuzione stessa, una somma pari all'importo della pensione, o della quota di essa, non dovuta in base alla normativa che disciplina il cumulo della pensione con la retribuzione. L'ammontare della trattenuta da operare sulla retribuzione si determina moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera (indicata dall’INPS sul certificato di pensione) per il numero delle giornate comunque retribuite dei singoli periodi di paga e fino ad un massimo: - di 6 giornate in caso di paga settimanale; - di 12 giornate in caso di paga quattordicinale; - di 13 giornate in caso di paga quindicinale; - di 26 giornate in caso di paga mensile. Innanzitutto al pensionato che lavora in caso di malattia spetta la relativa tutela economica. Rispetto al quesito se vadano o meno considerate anche le giornate di malattia, il messaggio INPS 17790/2007 ha puntualizzato che l'indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione, in caso di percezione della stessa e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente. Ciò significa che nel computo dei giorni da moltiplicare con la quota giornaliera incumulabile oltre a quelli lavorati e retribuiti vadano inclusi anche quelli di malattia totalmente o parzialmente indennizzati dall’INPS. Analoga conclusione andrà fatta, a nostro giudizio, anche negli altri casi di assenza citati in cui l’indennità erogata dall’Inps ha valenza sostitutiva della retribuzione.