Tre termini di decadenza per l’azione giudiziaria
Ci sono tre termini da cui iniziare a calcolare il periodo di decadenza per l'azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici o di prestazioni temporanee a beneficio dei lavoratori dipendenti (come quella per la perdita dell'impiego, per esempio).
Nel decidere in merito a un ricorso presentato da un lavoratore nei confronti dell'Inps per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, la Corte di cassazione, con la sentenza 7681/2017, fa il punto su come individuare il termine da cui calcolare il termine a disposizione per il ricorso giudiziario prima che scatti la decadenza.
I giudici ricordano innanzitutto che, in base all'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica 639/1970, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (o quella di scadenza della decisione) da parte dell'istituto di previdenza, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, calcolati dalla data di presentazione della domanda di prestazione previdenziale. Per quanto riguarda le prestazioni temporanee, invece, il periodo utile è di un anno, a partire dalle stesse date previste per l'ambito pensionistico.
Inoltre l'articolo 6 del decreto legge 103/1991 ha precisato che “la decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
Alla luce di queste disposizioni normative, la Cassazione individua tre date da cui iniziare a calcolare l'anno o i tre anni per la prescrizione:
- se, a fronte di un ricorso amministrativo, è stato emanato un provvedimento dell'Inps, il periodo si calcola dal giorno di notifica del provvedimento
- se, a fronte di un ricorso amministrativo, l'Inps non ha emanato un provvedimento, il giorno di riferimento è costituito dalla data del ricorso maggiorato di 90 giorni (tempo teorico previsto per la decisione)
- se non è stato presentato un ricorso, il giorno di riferimento è quello di prestazione della richiesta di prestazione, a cui si aggiungono 300 giorni, cioè quelli previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (120 giorni per il silenzio rifiuto, più 90 giorni a disposizione dell'interessato per presentare ricorso, più 90 per il silenzio rigetto)
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