Agevolazioni

Una tantum 200 euro: per i co.co.co iscrizione alla gestione separata anche in sede di riesame

I lavoratori che si sono visti respingere la domanda dall’Inps hanno tempo fino al 28 febbraio 2023 chiedere la rivalutazione dell’istanza

di Alberto Rozza

L'Inps, con il messaggio 4314/2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle eventuali istanze di riesame da parte dei lavoratori le cui domande per ottenere l'una tantum di 200 euro sono state respinte dall'istituto in quanto non hanno superato i controlli automatici inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16 del Dl 50/2022.

L’istituto previdenziale evidenzia che il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame utilizzando la stessa sezione del portale Inps con cui è stata presentata la domanda, è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio 4314/2022 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell'interessato della documentazione utile.Tenuto conto che il messaggio è stato pubblicato il 30 novembre 2022, il termine ultimo è il 28 febbraio 2023.

Riguardo ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative, viene precisato che il requisito dell'iscrizione alla gestione separata può ritenersi soddisfatto, per percepire l'indennità, se perfezionato in sede di riesame, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma: contratto attivo al 18 maggio 2022, non essere titolari di trattamenti pensionistici, non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e avere un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

In merito ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, per i quali la corresponsione dell'una tantum spetta in via generale al datore di lavoro e solo in via residuale all'Inps, viene ribadito che il requisito delle 50 giornate di lavoro effettivo si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro predetti.

L'Inps evidenzia che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all'indennità, la stessa risulterà indebita e dovrà essere restituita.

La domanda di riesame presentata dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo verrà accolta se viene dimostrato che sussistano almeno 50 contributi giornalieri versati nel fondo e che, per il 2021, risulti un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

Invece per l'accoglimento della domanda presentata dai lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva, deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e l'iscrizione alla gestione separata alla data del 18 maggio scorso.

Per il riesame delle domande dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio è necessario poter far valere, nel 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro ed essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla gestione separata.

Infine, viene chiarito che il riferimento alla titolarità nel mese di giugno 2022 di Naspi o Dis-coll, quale condizione di accesso all'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, deve intendersi come effettiva percezione delle stesse per il mese di giugno. Quest'ultima precisazione vale anche per percepire l'indennità una tantum di 150 euro del Dl 144/2022.

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