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Uniemens e conguaglio dell’Anf per i destinatari dell’assegno di integrazione salariale

Istituito dall’Inps il codice da indicare nella procedura

di Pietro Gremigni

L’Inps ha istituito il codice da indicare nella procedura Uniemens per il conguaglio dell’assegno nucleo familiare ai destinatari dell’assegno integrativo erogato dai Fondi in pendenza di un contratto di solidarietà.

L'Inps con il messaggio 23 febbraio 2023, n. 795 ha inoltre incluso tra i destinatari della procedura operativa di conguaglio dell'assegno nucleo familiare oltre ai Fondi bilaterali negoziali, anche le imprese soggette al Fis, differentemente dal precedente messaggio 4167/2022.

I destinatari delle istruzioni sono i datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs. 148/2015.

Come previsto dall'articolo 39 del D.lgs. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell'Assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (Fis), spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il nucleo familiare (Anf) a carico delle gestioni dei Fondi stessi.

L'assegno nucleo familiare spetta, dopo la riforma dell'assegno unico universale, ai nuclei senza figli a carico, in base alle condizioni reddituali specifiche e potrà essere chiesto in relazione ai familiari diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti.

Tornando alle istruzioni operative il nuovo messaggio istituisce il nuovo codice L123 necessario a procedere alle operazioni di conguaglio per ANF erogato da parte delle imprese unitamente all'assegno di integrazione salariale durante il contratto di solidarietà.

Di conseguenza i datori di lavoro interessati devono compilare l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale di nuova istituzione "L123", avente il significato di "Conguaglio ANF articolo 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà". Il codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inserire il codice identificativo (ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> indicare l'AnnoMese di riferimento;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso di regolarizzazione sull'ultimo mese di attività.

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