Utilizzo dell’auto aziendale
L'articolo 51 del tuir al comma 4 lettera a) prevede un particolare regime di favore per le auto concesse ad uso promiscuo al dipendente. Il beneficio consiste nella determinazione della base imponibile del bene non secondo il valore normale ma in virtù di un valore convenzionale calcolato su tabelle pubblicate annualmente. Come si affermava in precedenza, detto beneficio è concesso in presenza di un utilizzo promiscuo del bene a prescindere dall'effettiva percorrenza praticata dal dipendente sia per attività lavorativa sia per mero scopo personale (circ. Min. Fin. 326/1997). L'eventuale utilizzo del bene a solo scopo personale determina invece l'assoggettamento dell'auto secondo il valore normale ex art. 9 del tuir mentre il solo scopo aziendale non determina base imponibile ai fini fiscali e contributivi. Il concedere un autoveicolo per tutti i giorni della settimana lavorativa, anche per il tragitto casa- lavoro, determina un utilizzo promiscuo del bene; mentre il deposito del mezzo per il week-end non esclude il fatto che detto bene possa essere utilizzato in settimana anche per un mero scopo personale. Il tema oltre ad aspetti di carattere fiscale e contributivo incide anche su aspetti retributivi quali la maturazione del Tfr, motivo per il quale è opportuno disciplinare in modo molto rigoroso la natura esclusivamente lavorativa di uno strumento concesso al dipendente. La medesima prudenza deve essere utilizzata anche in presenza di concessione di un autocarro al dipendente ancorché detto strumento sia considerabile in linea generale come “bene strettamente inerente” al processo produttivo. Infatti non può essere escluso a priori che anche un autocarro possa essere considerato un benefit in virtù dell'utilizzo anche privato dello stesso.