Vendita attività e gestione personale dipendente
In caso di trasferimento di azienda (la fattispecie legale delineata nel quesito) i rapporti di lavoro continuano con il cessionario (art. 2112 c.c.) verificandosi una successione legale del contratto, senza che sia rilevante la necessità di consenso da parte dei lavoratori ceduti. il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Tuttavia con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile (procedura conciliativa) il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il solo trasferimento della azienda, di per sé, non costituisce motivo di licenziamento pertanto il cessionario acquirente è tenuto a mantenere in servizio i lavoratori trasferiti. Naturalmente è sempre possibile raggiungere un accordo consensuale con il lavoratore, finalizzato alla cessazione del contratto, nelle sedi protette (commissioni di certificazione, ispettorato ec).
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