L'esperto rispondeWelfare

Versamento al fondo sanitario e regime fiscale

In base all'art. 51, comma 2, lett. a) Tuir non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Con riferimento all'articolo sopra citato, si chiede come intendere il termine contratto (esempio se sia riferito a contratto nazionale di natura collettiva e/o sia riferito ad un contratto di natura privatistica stipulato fra l'azienda e l'ente/ cassa avente fine assistenziale e/o contratto di natura privatistica stipulato fra l'azienda e il dipendente).

di Roberto Vinciarelli

La domanda

In base all'art. 51, comma 2, lett. a) Tuir non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Con riferimento all'articolo sopra citato, si chiede come intendere il termine contratto (esempio se sia riferito a contratto nazionale di natura collettiva e/o sia riferito ad un contratto di natura privatistica stipulato fra l'azienda e l'ente/ cassa avente fine assistenziale e/o contratto di natura privatistica stipulato fra l'azienda e il dipendente).

L'articolo 51, comma 2 lettera a) - secondo periodo - del Tuir individua un regime di favore per il dipendente (sul suo reddito di lavoro dipendente), nel caso in cui il datore versi in relazione ed in conformità ad un contratto/accordo/regolamento, per dati dipendenti (per una collettività di dipendenti definita) contributi ai fondi sanitari (quelli dell'articolo 51, comma 2 lettera a), sono i fondi non doc).
La norma parla di enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).
Ricordo che i fondi dell'articolo 51, comma 2 lettera a) (quelli del quesito) sono i fondi non doc e permettono la non concorrenza all'imponibile fiscale, quelli dell'articolo 10 comma 1 lettera e-ter), sono i fondi doc (integrativi del ssn) e consentono la deduzione.
Quindi:
–i fondi integrativi (cosiddetti doc) sono utili al fine dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) Tuir;
– i fondi sostitutivi (cosiddetti non doc) sono utili al fine dell'applicazione dell' articolo 51, comma 2, lettera a) Tuir.
I contributi di cui all'articolo 51, comma 2 lettera a) non concorrono all'imponibile fiscale - reddito di lavoro dipendente - nei limiti di 3615,20 (trovano allocazione nei punti 441- se non concorrono all'imponibile -442 - se concorrono all'imponibile - della cu/vedi annotazione au)/e scontano un contributo di solidarietà del 10% (i contributi c/ditta scontano il contributo di solidarietà al 10%).
Esempio:
imponibile fiscale annuo/reddito dipendente- 20.000-annuo
contributi c/dipendente- 200 annui;
contributi c/ditta 300 annui;
imponibile fiscale - 20.000+300-500 = 19.800 (punto 1/cu)
300 euro scontano il contributo di solidarietà del 10%;
casella 441 cu/ 500/annotazione au - se spese sanitarie sostenute e rimborsate dal fondo non sono detraibili;
Quindi in questa materia vige la disarmonizzazione previdenziale fiscale.
Passo al caso del quesito in cui si chiede se il contratto collettivo, previsto dalla norma e che sorregge il regime tributario di favore, faccia riferimento al contratto collettivo di diritto comune nazionale/aziendale/territoriale sottoscritto tra le parti sociali che impone al datore che lo applica nei contratti individuale l'obbligo di versamento o, invece, al contratto privato tra datore e fondo sanitario oppure al contratto privato tra datore e dipendente.
Nel quesito non si chiedono indicazioni sul regolamento che può essere anche esso fonte istitutiva del fondo sanitario/e del connesso obbligo di versamento del datore rispetto ad una collettività di dipendenti che anche esso ha il regime tributario di favore.
Le parti sociali (associazione dei datori/associazioni dei lavoratori) che hanno stipulato il ccnl, possono prevedere la costituzione di un fondo sanitario, stabilendo, per i datori che applicano quel ccnl , nell'ambito dei contratti individuali, l'obbligo di versare a quel fondo sanitario.
Il versamento del contributo al fondo sanitario avviene:
1) nella misura sancita dal contratto collettivo;
2) per una categoria/collettività di dipendenti anche essa sancita dal contratto collettivo (esempio tempi indeterminati/temi determinato con durata di x mesi/app 1 2 3 livello di quel settore/che applicano quel ccnl);
3) con una periodicità di versamento(mensile/trimestrale) anche essa stabilita dal contratto collettivo.
Il versamento può essere impostato come un versamento a totale carico del datore o in parte a carico del datore e in parte a carico del dipendente.
Quindi se la fonte istitutiva del fondo sanitario è il ccnl e i datori che applicano quel ccnl nell'ambito dei contratti individuali /versano sui dipendenti contributi al fondo sanitario, si concreta il presupposto per l'applicazione della non concorrenza dei 3615,20.
Quindi il contratto collettivo a cui si allude nella norma è quello di diritto comune stipulato dalle parti sociali che istituisce il fondo sanitario e che determina l'obbligo di versamento del datore che lo applica nei contratti individuali, per i la collettività di dipendenti.
Il datore può aderire al ccnl per adesione alla associazione datoriale /esplicitamente/implicitamente e le conseguenze in termini di obbligazione al versamento al fondo sanitario sono le medesime.
A fronte del versamento da parte del datore (previa iscrizione del datore e del dipendente al fondo) del contributo al fondo sanitario/ente /cassa avente fine assistenziale, in relazione alla previsione del contratto collettivo, il dipendente riceve la prestazioni sanitarie in regime convenzionale o rimborsuale e le prestazioni sanitarie esigibili dal dipendente sono sancite dal nomenclatore del fondo/piano sanitario (si prevede un limite massimo di importo per ogni prestazione esigibile).
Ricordo brevemente gli altri requisiti per fruire della esenzione a 3615,20 (non concorrenza dall'imponibile fiscale):
1) i contributi siano versati per assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale;
2) i fondi devono essere iscritti nella anagrafe dei fondi sanitari;
3) il 20% delle risorse del fondo, devono essere dirottate in dati ambiti;
4) il contributo versato ai fondi deve essere imputabile ad una posizione/non ad una massa indifferenziata di pensionati(vedi versamento sul numero dei dirigenti in forza nel fondo fasi/rispetto ad una massa indifferenziata di dirigente in pensione);
5) non ci deve essere correlazione tra contributi versati /e rimborsi, altrimenti cadremmo nella casistica dello zainetto sanitario (con imponibilità dei contributi versati al fondo sul reddito di lavoro dipendente);
6) nel caso di fondo sanitario che si assicura: il contraente della assicurazione deve essere il fondo/e il beneficiario lo stesso fondo/int 443 2020.
Solo in tal caso i contributi versati al fondo dal datore potranno beneficiare del regime di non concorrenza ai sensi di articolo 51, comma 2, lettera a) (3615,20).
Al contrario nel caso di fondo che si assicura e nel caso di contraente fondo /beneficiario dipendente non è invocabile il regime dei 3615,20, ma i contributi versati dal datore di lavoro sono imponibili fiscali per il dipendente, salvo la applicazione per la esenzione del 51, comma 3 (esenti nei limiti di 258,23 annui comprensivo di altri asset/ nel 2022 il limite era di 3000 euro con il D.l. 115/22 e D.l. 176 2022).
Ricordo che il soggetto tutelato dai fondi sanitari - articolo 51, comma 2 lettera a - può essere il dipendente e il familiare anche non a carico fiscale.

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