Previdenza

Visto di conformità e Caf, sanzioni ridotte

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di Matteo Ferraris

Dal 30 marzo 2019 in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730 il professionista abilitato, il responsabile dell'assistenza fiscale (Raf) e, in solido con quest'ultimo, il Caf sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Lo segnala l'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 12/E/2019 che interviene a commento delle modifiche proposte dal Dl 4/2019, che hanno revisionato la disciplina sanzionatoria a carico di Caf e professionisti abilitati e che ha chiarito che le nuove norme si applicano a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d'imposta 2018).

La norma di riferimento è l'articolo 39, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997. La novella è recata dall'articolo 7 bis del Dl 4/2019 che, nell'ambito della tutela del legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati per la presentazione del 730, come previsto dal Dlgs 175/2014, consente di definire meglio il rapporto Fisco-contribuente attraverso la traslazione della responsabilità all'autore materiale dell'errore.

La circolare precisa che, nel caso in cui venga apposto un visto di conformità in maniera infedele, si applica una sanzione pecuniaria pari al 30% della maggiore imposta che il contribuente avrebbe dovuto versare all'Erario. La responsabilità è, però, limitata in caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Le nuove disposizioni si applicano alle irregolarità materialmente commesse a partire dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore del provvedimento.

La norma agevola l'adeguamento spontaneo consentendo di trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, è consentito trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto sarà definito con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
La comunicazione rettificativa è ammessa, però, solo se l'infedeltà del visto non è già stata contestata in modo formale (articolo 26, comma 3 ter, del Dm 164/1999).

La circolare è esplicita nell'affermare che, tanto nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente, quanto nel caso di comunicazione dei dati rettificati, la responsabilità di Caf o professionista è limitata al pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, o, per l'assistenza fiscale prestata fino al 2018, alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente (con facoltà di esercitare il ravvedimento operoso).

Le nuove disposizioni introducono un regime sanzionatorio più favorevole per i professionisti abilitati, i Caf e i responsabili dell'assistenza fiscale precedentemente esposti a una sanzione pari alla maggiore imposta più sanzioni e interessi.

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