Contrattazione

Voucher cumulabili con la dis-coll

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di Josef Tschöll

Il lavoro occasionale è compatibile con il trattamento di disoccupazione per i collaboratori, secondo quanto indicato dall’Inps nella circolare 115/2017.

La normativa precedente

Un’ampia possibilità di poter cumulare le prestazioni con altri compensi era offerta dalla disciplina sul lavoro accessorio. Con il Dlgs 81/2015 era stata introdotta finalmente anche una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio potevano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali (nei limiti del patto di stabilità) e fino a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) di corrispettivo per anno civile.

Dopo la cancellazione del lavoro accessorio, avvenuta con il Dl 25/2017, questa certezza è rimasta unicamente per i buoni acquistati in precedenza e utilizzabili entro il 31 dicembre 2017.

Le nuove regole

Dopo l’introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale, per opera dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017, manca un chiaro riferimento normativo per la possibilità di cumulare i compensi, percepiti nell’ambito del contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia, con i trattamenti di sostegno al reddito.

Si sono così formati due orientamenti. Il primo ritiene che la prestazione occasionale sia compatibile, ma il compenso percepito non sia cumulabile con il sostegno al reddito. Di conseguenza l’istituto previdenziale dovrebbe sospendere il pagamento di quest’ultimo per le giornate effettivamente lavorate. Il secondo orientamento ritiene, invece, che ci sia comunque la piena compatibilità e cumulabilità tra il compenso e l’ammortizzatore sociale.

Le indicazioni Inps

L’Inps è intervenuto sull’argomento per la prima volta con la circolare 115/2017 relativa all’indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (Dis-coll). Viene confermata la piena cumulabilità della Dis-coll con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro fino alla fine di quest’anno, qualora i voucher siano stati acquistati fino alla data di entrata in vigore del Dl 25/2017 e non ancora utilizzati.

L’istituto di previdenza affronta poi anche la nuova disciplina sul lavoro occasionale e afferma che il beneficiario della prestazione (Dis-coll) può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro tale importo la Dis-coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Per i percettori della Dis-coll il Dlgs 22/2015 non ha previsto che per i periodi di fruizione di tale indennità siano riconosciuti i contributi figurativi. Non è necessario, dunque, sottrarre gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

Gli altri ammortizzatori

La possibilità di cumulo deriva dall’articolo 54-bis, comma 4, del Dl 50/2017, il quale prevede che i compensi per prestazioni occasionali percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Una posizione questa che potrebbe essere applicabile anche agli altri ammortizzatori sociali, in particolare la Naspi.

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