Voucher, validità del buono acquistato
L’articolo 49, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. L’impostazione del lettore è corretta: i buoni scadono dopo un anno ma, una volta attivati, devono essere utilizzati entro 30 giorni. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 la prassi amministrativa non si è ancora occupata di questo aspetto. In ogni caso, a breve, è atteso un provvedimento di modifica delle norme oggi vigenti, al fine di rendere più “controllato e controllabile” il ricorso al lavoro accessorio.