Welfare in sede conciliativa
La possibilità di sostituire in sede di conciliazione gli emolumenti arretrati spettanti al lavoratore a titolo di indennità di trasferta con fringe benefit rientranti nel piano welfare aziendale, dipende dalla natura di dette somme. Infatti se le indennità di trasferta hanno natura retributiva non possono essere sostituite con i fringe benefit esenti da obbligazioni contributive e fiscali ovvero possono essere concordati fringe benefit sostitutivi, ma il versamento dei contributi e delle imposte rimane. Mentre, se hanno natura di rimborso spese (con le caratteristiche per l’esenzione fiscale e contributiva) in sede conciliativa le parti possono accordarsi sulle modalità di erogazione. Per comprendere la natura delle indennità di trasferta è necessario verificare cosa prevede il CCNL applicato dall’azienda e l’art. 51 del TUIR. Per l’armonizzazione delle basi imponibili disposta dal D.lgs. 314/1997, quanto detto vale anche ai fini contributivi.
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