Come fare perAdempimenti

Enti sportivi, ripresa adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi

di Antonio Carlo Scacco

  • Quando Entro il 22 dicembre 2022

  • Cosa scade Ripresa adempimenti e versamenti sospesi nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2022 (v. infra)

  • Per chi Enti sportivi (v. infra)

  • Come adempiere Versamento a mezzo F24

1L'adempimento in sintesi

Entro il 22 dicembre 2022 gli enti sportivi (vedi infra) dovranno procedere alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in unica soluzione. Lo ricorda il messaggio Inps 4358 del 1 dicembre. La ulteriore proroga (la precedente scadenza era fissata al 16 dicembre 2022) è stata disposta dal decreto legge 176/2022 (in corso di conversione in legge). La sospensione dei termini, era stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) a partire dal 1 gennaio 2022.
Attenzione: sono oggetto di proroga, fino al 22 dicembre 2022, anche i termini per l'effettuazione dei versamenti relativi a: ritenute alla fonte operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui si riferisce nel testo, i versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; i versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2Soggetti interessati

Sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. In base ai chiarimenti contenuti nella circolare agenzia Entrate 3/E del 4 febbraio 2022, quest'ultimo requisito doveva sussistere al 1 gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, richiamata dalle successive norme di proroga).

E' importante notare come non tutti gli enti sportivi sopra elencati sono interessati dalla sospensione degli adempimenti (come era in analoghe sospensioni disposte precedentemente, ad esempio dal decreto legge cd. Cura Italia), ma solo quelli operanti nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. Si ricoda che a tale proposito il citato decreto presidenziale aveva sospeso gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ad eccezione degli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

3I termini sospesi

I termini sospesi sono quelli relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, ivi incluse le quote a carico dei lavoratori. Sono compresi anche i termini relativi ai versamenti delle rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps. La sospensione opera anche per le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, considerate una contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro (si veda in proposito il messaggio Inps 23735/2007). Non sono invece inclusi nella sospensione le eventuali rate in scadenza, sempre tra il 1 gennaio ed il 30 novembre 2022, riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto-legge 146/2021 (il periodo interessato era riferito a dicembre 2021) da effettuare in nove rate mensili a partire dal 31 marzo 2022 (si vedano la circolare Inps 14/2022 e il messaggio 884/2022).

4Come adempiere?

Tutti gli adempimenti ed i versamenti sospesi, come sopra individuati, dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 22 dicembre 2022 (non c'è la possibilità di rateizzare).

La mancata rateizzazione discende dalla necessità di non produrre alcun impatto sui saldi di finanza pubblica e dunque la necessità di incassare tutti i pagamenti entro la fine del 2022. Tuttavia tale decisione è stata fortemente criticata dagli enti interessati, considerato che la sospensione degli adempimenti inizialmente stabilita dalla legge di bilancio 2022 è stata l'unica misura diretta specificamente ad aiutare l'intero settore dello sport a far fronte alla gravissima crisi di liquidità determinata dalla pandemia. Le misure generali di aiuto disposte per tutte le imprese, hanno infatti riguardato in misura assai limitata il calcio professionistico, anche perché, nella maggior parte dei casi, sono state previste soglie di fatturato tali da escludere le società di calcio di Serie A.

Entro la stessa data dovranno altresì essere versate, sempre in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento scadenti nel periodo temporale si cui sopra (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Si ricorda che non saranno rimborsati contributi previdenziali e assistenziali già versati e che il versamento si effettua senza sanzioni e interessi.

Le istruzioni applicabili sono quelle diffuse con precedenti circolari Inps, l'ultima delle quali è la n. 105 del 26 settembre 2022. Più in particolare i datori di lavoro in possesso dei requisiti previsti dovrebbero aver ricevuto il codice di autorizzazione "7M". Il versamento si effettua con modello F24, compilando la "Sezione INPS", per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, come segue:

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata la ripresa dei versamenti deve avvenire entro lo stesso termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Operativamente i versamenti devono essere effettuati compilando, sempre per ogni periodo mensile interessato sospeso, la "Sezione Inps" del modello "F24", nel modo che segue:

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