Come fare perAdempimenti

Esonero contributivo per le agenzie di viaggio ed i tour operator: istanze di riesame e compilazione dei flussi Uniemens

di Antonio Carlo Scacco

  • Quando Entro il 13 ottobre 2022

  • Cosa scade Presentazione delle istanza di riesame

  • Per chi Agenzie di viaggio e tour operator con esito di accoglimento parziale della domanda di esonero

  • Come adempiere V. infra

1L'adempimento in sintesi

I datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator entro il 13 ottobre 2022 possono presentare la istanza di riesame relativamente alla domanda di quantificazione dell'importo di esonero inviata con il modulo on-line denominato "AT_2TER" (si veda in proposito l'adempimento legale 31/2022). Si ricorda che la agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo compreso tra aprile 2022 ed agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro.
Con il messaggio 3549/2022 l'INPS fornisce altresì le indicazioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

2Le domande di riesame

L'INPS comunica che le istanze telematiche pervenute all'Istituto sono state elaborate. Conseguentemente fornisce le istruzioni per proporre eventuali riesami. A tale proposito l'esito delle istanze e l'importo massimo fruibile a titolo di esonero, risulta visibile in calce a ogni singola domanda inviata.
A seguito dei controlli effettuati dall'Isituto, sono possibili due tipologie di autorizzazione:
A) istanza "accolta provvisoria" nel caso in cui l'importo concesso sia corrispondente con quanto richiesto nel modulo di istanza;
B) istanza "accolta parziale provvisoria", nel caso in cui l'Istituto abbia riconosciuto solo una parte dell'importo richiesto nella domanda ovvero nel caso non sia stato possibile procedere alla quantificazione dell'ammontare dell'esonero spettante.
Attenzione: è utile ricordare che il controllo di verifica effettuato dall'INPS è stato effettuato sulla base dei seguenti step:
A) verifica che, in corrispondenza della matricola e del codice ATECO indicato dal datore, il richiedente rientra effettivamente tra i soggetti ammessi all'esonero (sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nei settori delle agenzie di viaggio e dei tour operator compresi nei codici ATECO 2007 della divisione 79);
B) verifica che al datore sia stato preventivamente attribuito il codice di autorizzazine CA "2J" entro il 30 giugno 2022;
C) verifica che il totale degli esoneri richiesti (pari alla contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022, esclusi i premi ed i contributi dovuti all'INAIL ed alcune contribuzioni minori) sia coerente con le risorse stanziate (56,25 milioni di euro per l'anno 2022);
D) verifica che l'importo dell'esonero richiesto nella domanda sia coerente con gli elementi indicati nella domanda e le informazioni ivi indicate presenti negli archivi dell'Istituto.
I datori che hanno riscontrato l'esito di istanza "accolta parziale provvisoria" (vedi supra, sub B) ) , possono proporre, entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame,
Come si presenta la richiesta di riesame?
La richiesta di riesame si propone alla struttura dell'INPS territorialmente competente accedendo alla stesso modulo di domanda denominato "AT_2TER". Quest'ultimo, infatti, è stato opportuno implementato in modo tale da rendere possibile l'inserimento, mediante la funzionalità "Allega documentazione", degli elementi che dimostrano il diritto del datore al riconoscimento dell'esonero per un ammontare superiore. Una volta allegata la documentazione probatoria aggiuntiva, l'INPS procede alla verifica della congruità delle informazioni inviate in relazione alle informazioni già presenti negli archivi dell'Istituto. Ove l'esito del riesame dovesse risultare positivo, ne sarà data evidenza in calce al modulo di domanda e l'INPS provvede a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante.
Attenzione: l'importo eventualmente riconoscibile in sede di riesame non può essere superiore a quanto richiesto nella domanda di quantificazione dell'esonero.
Il mancato riscontro da parte dell'INPS entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della richiesta medesima (rimane tuttavia il diritto alla fruizione dell'esonero nei limiti precedentemente autorizzati).

3La fruizione dell'importo autorizzato

Come anticipato, con il messaggio INPS 3549/2022 è stata resa possibile la fruizione dell'importo autorizzato dell'esonero mediante denuncia Uniemens.
A tale fine i datori di lavoro interessati dovranno esporre nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022:
A) il codice causale "L572" all'interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Tale codice asssume il significato di "Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022";
B) l'importo dell'esonero nell'elemento <ImportoACredito> . Ove l'importo disponibile non dovesse interamente esaurirsi nel mese di dicembre 2022, il residuo disponibile potrà essere esposto in tale mese.
Attenzione: I datori di lavoro che hanno cessato l'attività pur avendo diritto al beneficio, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
E' importante ricordare che, a mente dell'articolo 4, comma 2-quater, del decreto-legge n. 4/2022, la agevolazione "è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta". Operativamente questo significa che il datore di lavoro dovrà verificare la intera contribuzione dovuta alla luce di eventuali agevolazioni già applicate (a solo tipoto di esempio l'incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, l'incentivo all'assunzione di disabili o l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI) e solo ove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile potrà, nei limiti di quest'ultimo, utilizzare l'esonero in questione.
Esonero ed aiuti di Stato
In quanto considerato aiuto di Stato (autorizzato all'interno della Sezione 3.1 del Temporary Framework con decisione della Commissione Ue C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022), l'INPS procede d'ufficio alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. A tale proposito è utile ricorda che in fase di registrazione l'Istituto verifica altresì la presenza della azienda nel c.d. elenco Deggendorf del nominativo del datore di lavoro richiedente l'agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nel suddetto elenco, non autorizza la fruizione della misura.
Si noti che nella sezione Trasparenza del Registro Aiuti sono pubblicate le informazioni relative a tutte le misure di aiuto e ai relativi aiuti individuali concessi e registrati nel sistema dai soggetti gestori. I relativi dati e informazioni sono rese accessibili senza restrizioni, ivi compreso l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (Elenco Deggendorf). La Sezione trasparenza, in particolare, consultabile senza restrizioni e necessità di autenticazione all'indirizzo https://www.rna.gov.it , è suddivisa in quattro aree dedicate: trasparenza delle Misure di Aiuto, trasparenza degli Aiuti Individuali, Elenco Deggendorf e trasparenza nazionale. Con la entrata in vigore del Temporary Framework è stata aggiunta una nuova sezione in cui sono pubblicate le informazioni inerenti alle diverse misure di aiuto notificate nell'ambito del Quadro Temporaneo e ai relativi aiuti individuali, concessi e registrati nel sistema dai Soggetti gestori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice