Come fare perAdempimenti

Indennità fermo pesca, presentazione delle domande

di Antonio Carlo Scacco

  • Quando Entro il 14 aprile 2023

  • Cosa scade Presentazione delle istanze per accedere alla indennità cd. fermo pesca in caso di arresto obbligatorio e non obbligatorio

  • Per chi Lavoratori dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca

  • Come adempiere Istanza on line (v. infra)

11.L'adempimento in sintesi

L'articolo 1 co. 123 della legge di bilancio per il 2022 (legge 234/2021) aveva previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro (cd. fermo pesca), per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. Altri 7 milioni di euro, per l'anno 2022, erano destinati al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva in caso arresto non obbligatorio. Il decreto interministeriale n. 2 del 14 marzo 2023 da ultimo intervenuto (pubblicato il 15 marzo), ha fissato il termine (a pena di decadenza) per la presentazione delle domande di accesso alla indennità al 14 aprile 2023 .
Si ricorda incidentalmente che la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) ha stanziato (articolo 1 co. 326) 30 milioni per il corrente anno destinati al finanziamento della predetta indennità (per arresto obbligatorio e non obbligatorio).

22.Soggetti interessati

Sono i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (legge 13 marzo 1958, n. 250).
La legge 13 marzo 1958, n. 250, disciplina un peculiare regime previdenziale in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca sia associati in cooperative o compagnie sia in forma autonoma (inclusi i soggetti che esercitano l'attività di pesca in forma associata diversa da quella cooperativistica, v. circ. INPS 38/2021). In particolare, ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge tali soggetti sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti delle autorizzazioni che, in base alle vigenti disposizioni regionali, sono rilasciate dalle competenti Autorità locali.
L'indennità non è riconosciuta agli armatori, ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita ed ai titolari di impresa individuale imbarcati. In caso di soci proprietari dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di persone che di capitali.

33.Arresto obbligatorio e non obbligatorio

E' necessario distinguere se il fermo temporaneo è dovuto ad arresto obbligatorio o non obbligatorio. Il primo caso ricorre quando la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente all'applicazione di provvedimenti emanati dall'amministrazione centrale ovvero dalle amministrazioni competenti sul territorio. Il secondo caso ricorre invece quando le barche non abbiano esercitato alcuna attività di pesca e pertanto siano rimaste all'ormeggio non effettuando uscite in mare in conseguenza :
a) all'adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
• limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
• periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) all'indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) ad arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.

44.Importo della indennità

L'indennità è onnicomprensiva ed è pari ad euro 30 giornaliere. La indennità è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiare quale giornata lavorativa. L'indennità è considerata reddito di lavoro dipendente. Nel caso di fermo non obbligatorio è riconosciuta per un massimo di quaranta giorni nell'arco dell'anno.

55.Come fare per

Per richiedere la indennità, l'impresa in possesso dei requisiti per ogni unità di pesca interessata presente in azienda deve presentare una istanza, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, entro e non oltre il 14 aprile 2023 (a pena di decadenza), esclusivamente tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline".
Attenzione: Il relativo manuale e le istruzioni specifiche per il settore pesca sono disponibili sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it --> Temi e priorità --> Ammortizzatori sociali --> Focus on --> Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS --> CIGSonline.
Le imprese devono compilare:
A) il modulo denominato "Scheda9.odt",
Attenzione: tale modulo dopo la compilazione, deve essere vistato e timbrato in ogni foglio dalla competente Autorità Marittima e scansionato in formato pdf (Scheda9.pdf). In caso di aziende con più motopescherecci si dovrà inviare per ogni unità di pesca una singola domanda con relativa "Scheda 9"). Pertanto tale file in formato ODT (Scheda9.odt), deve essere: • Scaricato sul proprio computer con la funzione "Scarica modulo" • Compilato in tutte le sue parti e sottoposto all'Autorità portuale per la necessaria attestazione • Scansionato in formato PDF (il file deve mantenere il nome originale - es. Scheda9.pdf) • Reinserito in CIGSonline con la funzione Carica modulo-Sfoglia-Importa file
B) il file denominato "FPO2022.ods", che accoglie i periodi di fermo pesca, obbligatori e non obbligatori, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata.
Attenzione: dopo la compilazione tale ultimo file deve essere ridenominato senza modificare la impaginazione, aggiungendo al nome esistente il codice istanza rilasciato dal sistema CIGSonline al momento dell'inserimento dei dati (es: nel caso di codice istanza n. 456789, il file deve essere rinominato "FPO2022_456789.ods"). Il codice istanza dovrà essere riportato anche nella colonna dedicata del file FPO2022.
Bisogna inoltre fare attenzione ad indicare lo stesso nome della impresa nei due documenti. Si noti inoltre che l'invio della istanza sarà possibile solo dopo il pagamento della imposta di bollo con la modalità "PagoPA". E' necessario pertanto fare attenzione a predisporre per tempo tale pagamento considerato che il termine del 14 aprile 2023 è a pena di decadenza.

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