Come fare perAdempimenti

Lavoratori a part-time ciclico verticale, presentazione della domanda per la indennità una tantum da 550 euro

di Antonio Carlo Scacco

  • Quando Dal 13 ottobre al 30 novembre 2022

  • Cosa scade Domanda telematica per la indennità una tantum

  • Per chi Lavoratori a part-time ciclico verticale dipendenti da aziende private in possesso di determinati requisiti (v. infra)

  • Come adempiere Domanda telematica all'INPS

1L'adempimento in sintesi

Dal 13 ottobre 2022 (data di pubblicazione della circolare Inps 115/2022) e fino al 30 novembre 2022, i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale ed in possesso di determinati requisiti (vedi infra), possono presentare all'Inps la domanda per fruire della indennità una tantum pari ad euro 550 prevista dal decreto legge 50/2022 (cd. Aiuti). La circolare Inps 13 ottobre 2022, n. 115, ha dettato le relative istruzioni operative. L'indennità può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Inoltre per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.
Da notare che la legge di bilancio 2022 ha previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per gli anni 2022-2023, più specificamente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, demandando ad un apposito provvedimento normativo l'attuazione. Come evidenziato nella risposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Orlando alla interrogazione n. 3-03039, a questo fine non è sufficiente un decreto attuativo, in quanto la legge di bilancio si limita a stanziare risorse e prevede espressamente che debba essere un successivo intervento normativo di legge a regolarle. Secondo quanto riferito dal Ministro Orlando, l'intervento attuato con il decreto cd. Aiuti è un intervento una tantum di natura sperimentale, che potrà essere replicato nel 2023 in identica modalità o con le modifiche che si renderanno necessarie in esito al monitoraggio e che effettueremo insieme alle parti sociali.

2Soggetti interessati e requisiti

I lavoratori che possono presentare la domanda sono i lavoratori dipendenti di aziende private titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale ( è tale quel contratto nel quale la prestazione lavorativa è concentrata in determinati mesi dell'anno o
settimane del mese) caratterizzato da periodi:
- non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa
- complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
Il periodo continuativo di un mese corrisponde ad un arco temporale pari a quattro settimane. Per i lavoratori dello spettacolo l'arco temporale è parametrato in giornate dal momento che per tali lavoratori l'accredito si esprime in giornate.
Attenzione: in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei "periodi non interamente lavorati" deve essere soddisfatto solo relativamente ad un rapporto, ossia non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all'interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.
Ulteriori requisiti
Per procedere all'inoltro della istanza è necessario il possesso di ulteriori requisiti:
A) Alla data di presentazione della domanda il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente né deve essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
Attenzione: la circolare Inps 115/2022 precisa il lavoratore si intende percettore di NASpI anche nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.
B) il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda (può essere, invece, titolare di un trattamento pensionistico indiretto). L'indennità è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, nonché con la cd. Ape sociale. La indennità è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222).

3Come si presenta la domanda

La domanda deve essere presentata all'Inps dai lavoratori in possesso dei requisiti richiesti (vedi supra) dal 13 ottobre al 30 novembre 2022 esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" e selezionando la prestazione "Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale".
Per accedere occorre essere in possesso delle relative credenziali, ossia:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa è possibile utilizzare i servizi degli Istituti di Patronato ovvero il servizio di Contact Center Multicanale (numero verde 803 164 da rete fissa gratuito oppure numero 06 164164 da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

4Modalità di pagamento della indennità e vicende successive

Le modalità di pagamento che il lavoratore può selezionare sono due: "Accredito su IBAN" (in tal caso dovrà essere titolare o cointestatario del conto, della carta o del libretto associato all'IBAN indicato) ovvero "Accredito con Bonifico Domiciliato".
Una volta inserita la domanda, dall'Home Page, ovvero dalla pagina ‘Le mie richieste', sarà possibile accedere a tutte le informazioni di dettaglio relative alla domanda medesima facendo clic sul pulsante "Visualizza". Si noti che nella sezione ‘Le mie richieste' sono disponibili informazioni riguardanti: i dati della domanda; le ricevute e i provvedimenti; eventuali richieste di variazione;
informazioni sui pagamenti; notifiche e comunicazioni.
Nelle more della elaborazione della domanda, il lavoratore potrà (dal dettaglio della domanda) procedere all'annullamento della medesima. L'annullamento genera una ricevuta di annullamento che sarà consultabile nella sezione "Ricevute e Provvedimenti".
Non sarà possibile inoltrare una nuova domanda per la medesima prestazione. Nel caso la domanda sia stata respinta, non si dovrà presentare una nuova domanda ma si dovrà procedere con la richiesta di riesame.

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