Come fare perAmmortizzatori

Nuovi adempimenti per il settore Acconciatura e Estetica

di Antonio Carlo Scacco

  • Quando Dal mese di ottobre 2022

  • Cosa scade Erogazione nuovi minimi retributivi e novità normative

  • Per chi Aziende che applicano il c.c.n.l. Acconciatura e Estetica

  • Come adempiere Accordo di rinnovo 10 ottobre 2022

1L'adempimento in sintesi

Il 10 ottobre 2022 è stato firmato l'Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere (codice Cnel H515). Il CCNL interessa circa 130mila lavoratori occupati in 55mila imprese. L'Accordo prevede incrementi retributivi già a partire dal mese di ottobre 2022 e numerose novità normative.

2Soggetti interessati

Sono le aziende che applicano il CCNl Acconciatura e Estetica ed il relativo Accordo di rinnovo firmato il 10 ottobre 2022 tra:
- Confartigianato Acconciatori e Estetica;
- Cna - Unione Benessere e Sanità;
- Casartigiani;
- Claai Federfarma-Unamen;
e
- Filcams - Cgil;
- Fisascat - Cisl;
- Uiltucs - Uil.

3Adeguamenti retributivi da ottobre 2022

Dal 1 ottobre 2022 gli incrementi retributivi sono stabiliti come segue (verbale di accordo integrativo diffuso il 14 ottobre 2022):

Elemento aggiuntivo della retribuzione
Dal 1 ottobre 2022 gli importi mensili versati ai lavoratori dalle imprese non aderenti alla bilateralità (EBNA) e che non versano il relativo contributo sono i seguenti (verbale di accordo integrativo diffuso il 14 ottobre 2022):

Una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale

L'Accordo di rinnovo prevede, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, la erogazione di una indennità una tantum ai soli lavoratori in forza al 10 ottobre 2022 pari ad euro 246,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato. Agli apprendisti in forza alla data di cui sopra la "una tantum" sarà erogata nella misura del 70% con le medesime decorrenze e tenendo conto dei riproporzionamenti in relazione al periodo di servizio (v. infra).

Attenzione: il contratto collettivo nazionale di lavoro Acconciatura Estetica è scaduto il 30 giugno 2016. Quindi il periodo di carenza contrattuale comprende i mesi da luglio 2016 a settembre 2022, ossia 75 mesi (o quote mensili). Stando alla espressione utilizzata nell'Accordo (" in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato"), solo i lavoratori che hanno prestato servizio nell'intero periodo di carenza contrattuale hanno diritto alla erogazione della intera indennità una tantum pari ad euro 246,00.

Ad esempio un lavoratore assunto a gennaio 2015 ed in servizio al 10 ottobre 2022 avrà diritto alla intera indennità una tantum.

Si faccia invece l'esempio di un lavoratore assunto full time il 20 febbraio 2018, in servizio al 10 ottobre 2022. Nel periodo di carenza contrattuale ha prestato servizio per 55 quote mensili (su 75 complessive). Si noti che, come di prassi, la quota mensile risulta perfezionata se in un determinato mese il lavoratore ha prestato servizio per più di 15 giorni. Quindi la indennità dovrà essere riparametrata come segue:

246,00 x 55/75 = 180,40

L'Accordo afferma che la indennità "una tantum" dovrà essere erogata in 3 soluzioni: "la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza pari a 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023." Tale indicazione vale per una indennità piena. Riparametrando gli importi in percentuale sul totale, abbiamo:

1 tranche (novembre 2022) pari ad euro 100,00, ossia il 40,65% del totale

2 tranche (dicembre 2022) pari ad euro 100,00, ossia il 40,65% del totale

3 trance (marzo 2023) pari ad euro 46,00, ossia il 18,70% del totale (ovvero pari al residuo)

Applicando tali indicazioni all'importo dell'esempio di cui sopra abbiamo:

1 e 2 tranche entrambe pari al 40,65% di euro 180, 40 = euro 73,33

3 tranche per il residuo pari a euro 33,74.

E' importante tenere presente che l'importo della "una tantum" deve essere ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate (anche se l'Accordo non lo chiarisce esplicitamente si ritiene in genere che il riproporzionamento debba essere effettuato in corrispondenza di assenze non retribuite, ad esempio aspettativa).

4Le novità normative

Assistenza sanitaria integrativa

Nell'Accordo è chiaramente esplicitato che la mancata iscrizione al fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato San.Arti. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario (già a partire dalla busta paga relativa alla retribuzione di ottobre 2022) che dovrà essere chiaramente indicato nel cedolino sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari ad euro 25 lordi per 13 mensilità.

Attenzione: l'Accordo specifica inoltre che l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a San.Arti. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Nuove indicazioni da inserire nella lettera di assunzione

L'Accordo prevede nuove indicazioni da inserire nella lettera di assunzione. Tra le principali:

A) Indicazioni circa diritto di precedenza di cui alla lett. d) dell'art. 22 dell CCNL con le modalità di attuazione;

B) Indicazioni circa l'iscrizione agli enti del sistema bilaterale artigiano (Ebna-Fsba, Sanarti, Fondartigianato).

La nuova disciplina del contratto a tempo determinato

L'Accordo riformula interamente l'articolo 22 rubricato "Contratto a tempo determinato". In particolare (si segnalano solo le principali novità rispetto alla precedente formulazione):

A) circa i limiti quantitativi, per le imprese con più di 10 dipendenti è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 20% (era il 25%) dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività (precedentemente 9), per lo svolgimento delle attività stagionali come previste dall'art. 23 e dal D.P.R. 1525/1963, con lavoratori di età superiori a 50 anni (nuove previsioni).

B) vengono individuate le seguenti specifiche esigenze e condizioni per le quali è possibile prorogare o rinnovare il contratto a tempo determinato dopo la scadenza dei primi 12 mesi e comunque per un periodo non eccedente i 24 mesi: esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

Violenza di genere

L'Accordo prevede che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi esteso di ulteriori 90 giorni non retribuiti. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. Inoltre la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione, può presentare domanda di trasferimento presso altro salone/negozio, esercizio e sede di lavoro, se presente, anche ubicato in altro comune.

Altre modifiche

In tema di tutela della genitorialità, è stato introdotto il congedo di paternità obbligatorio per un periodo di 10 giorni lavorativi, il congedo parentale indennizzato in applicazione della recente normativa, i permessi per assistenza del bambino usufruibili nei primi tre anni di vita, Inoltre il congedo matrimoniale è stato equiparato alle unioni civili. E' stata infine ampliata la tutela dei lavoratori e dei familiari in condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e affetti da alcolismo e ludopatia.


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