Come fare perAdempimenti

Regime previdenziale forfettario agevolato, entro il 28 febbraio le domande per accedere o rinunciare

di Antonio Carlo Scacco

  • Quando Entro il 28 febbraio 2023

  • Cosa scade Domanda per accedere o rinunciare al regime agevolato ex lege 190/2014

  • Per chi Esercenti in forma individuale di attività d'impresa/arti e professioni in possesso di determinati requisiti

  • Come adempiere Domanda all'Inps (v. infra)

1L'adempimento in sintesi

La legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per gli esercenti in forma individuale di attività d'impresa/arti e professioni in possesso di determinati requisiti (art. 1 co. 54 e ss.) prevedendo, al contempo, uno specifico regime agevolato ai fini contributivi (v. infra) per coloro che, esercenti attività di impresa, fossero obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni artigiani e commercianti. La legge di bilancio per il 2023 ha previsto l'innalzamento a 85 mila euro della soglia di ricavi e compensi che consente di accedere al regime forfettario. Entro e non oltre il 28 febbraio (termine perentorio: si veda anche circolare INPS 19/2023) i soggetti interessati che vogliono accedere al regime forfettario devono inoltrare apposita domanda.

2Soggetti interessati

A tale regime (articolo 1 legge 190/2014 co. 77-84) possono in genere accedere i contribuenti che nell'anno precedente hanno, contemporaneamente, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (nuovo limite) e sostenuto spese di lavoro per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi. Possono accedere anche i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2023.
Attenzione: la norma (articolo 1 co. 82 della legge 190/2014, legge di stabilità 2015) prevede che "Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato", anche laddove sussistano le condizioni per l'accesso. In proposito la circolare Inps 29/2015 al paragrafo 4 (le cui indicazioni si intendono ancora attuali) ha precisato che l'uscita dal regime agevolato (con la conseguente preclusione di ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio) si può verificare in tre ipotesi:
a) venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
b) scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato (vedi infra);
c) comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

3Novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 e riflessi sul regime previdenziale: criticità

La legge di bilancio per il 2023 prevede la immediata cessazione della agevolazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Coloro che superano la soglia degli 85 mila restando però sotto quella dei 100 mila, usciranno dal regime forfettario a partire dall'anno successivo secondo le regole ordinarie. E' interessante notare come la norma (periodo aggiunto al comma 71 dell'unico articolo della legge di stabilità per il 2015), non sembra incidere sulla cessazione del regime contributivo agevolato regolata autonomamente dal successivo comma 82.
Attenzione: all'eventuale superamento della soglia dei 100 mila euro nel corso dell'anno si verificherà, pertanto, un duplice trattamento. Sotto il profilo fiscale il soggetto che si trova in regime forfetario tornerà immediatamente al regime ordinario mentre sotto il profilo previdenziale continuerà a godere delle relative agevolazioni, ossia la riduzione del 35% sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Un trattamento differenziato che non sembra rispondere a criteri logici e forse frutto di un imperfetto coordinamento normativo.

4In cosa consiste la agevolazione?

Il calcolo della riduzione contributiva si effettua applicando la riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, si applica l'art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Pertanto nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui (ovvero 0,62 mensili, v. cric INPS 19/2023), da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

5Come fare per

Entro e non oltre il 28 febbraio 2023:
a) i contribuenti che hanno intrapreso nel 2022 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato ai fini previdenziali
b) I contribuenti esercenti attività di impresa già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022, che intendono rinunciare alla applicazione del predetto regime
devono comunicare la propria scelta (adesione nel primo caso o rinuncia nel secondo caso). Il regime agevolato si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia. I soggetti che iniziano una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà all'INPS con la massima tempestività.
La adesione ed il recesso si effettuano tramite il Cassetto previdenziale opzione "domande telematizzate" Regime agevolato come da art. 1 comma 111 ss della legge 208/2015 opzioni Adesione/Recesso.
Di seguito un facsimile del modello di adesione:

All'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di [….]
Domanda di adesione per l'anno 2023
Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 sse, da ultimo, dall'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il sottoscritto: Cognome [ … ] Nome[ … ] Luogo di nascita [ … ] Città [ … ] Prov. [ … ] Data di nascita [ … ] Città di residenza[ … ] Indirizzo [ … ] Codice Fiscale [ … ] Mail [ … ] Telefono[ … ] Fax[ … ] PEC[ … ]
Iscritto alla gestione previdenziale degli artigiani ed esercenti attività commerciali con il codice azienda n. [ … ]
CHIEDE
di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.. e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 54, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197. A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14 e successive modifiche e integrazione.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:
• che l'agevolazione avrà effetto dalla data d'inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
• che l'agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell'anno di presentazione della presente domanda (ossia dal mese di gennaio 2023), qualora trattasi di soggetto titolare di posizione già attiva presso la gestione previdenziale, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2023;
• che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l'accesso non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il termine del 28 febbraio del relativo anno;
• che, ai sensi dell'art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell'agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
• che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell'agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l'apposito modello.
Il sottoscritto […], consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.
Data domanda [ … ]

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