La domanda
Il datore di lavoro Alfa assume il 1° maggio 2026, con contratto a tempo indeterminato full time, una lavoratrice priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, residente in Umbria, regione appartenente alla ZES Unica. L’assunzione beneficia dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, che per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica prevede un massimale legale di 800 euro mensili e una durata massima di 24 mesi. A seguito della domanda telematica, l’Inps autorizza, nell’ipotesi considerata, un importo massimo di 600 euro mensili. Alfa fruisce dell’agevolazione per i mesi di maggio, giugno e luglio 2026 e successivamente licenzia la lavoratrice per giustificato motivo oggettivo. Poiché il licenziamento interviene entro i sei mesi dall’assunzione incentivata, l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 62/2026 prevede la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.La medesima lavoratrice viene quindi assunta dal datore di lavoro Beta, con contratto a tempo indeterminato, il 1° settembre 2026.Si pone il problema di stabilire:1. Quale sia il periodo di agevolazione ancora fruibile da Beta;2. Se Beta debba presentare una nuova domanda;3. Quale sia il massimale mensile utilizzabile da Beta nell’ipotesi in cui la prima autorizzazione di Alfa fosse pari a 600 euro.
La durata massima dell’agevolazione è complessivamente pari a 24 mesi.
I tre mesi di agevolazione già fruiti da Alfa, sebbene successivamente recuperati dall’Inps per effetto della revoca conseguente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, continuano a essere computati ai fini della durata complessiva dell’incentivo.
Il recupero dell’agevolazione nei confronti di Alfa, pertanto, non ricostituisce i tre mesi già fruiti e non consente di riaprire un nuovo periodo di 24 mesi presso Beta.
Ne...



