Escluse dal reddito le somme restituite al datore di lavoro e non dedotte
A seguito delle operazioni di fine anno il datore di lavoro si potrebbe trovare nella situazione di non poter recuperare somme erroneamente erogate al dipendente nel periodo d'imposta per incapienza del netto. A questo punto come operare nell'anno successivo e quale trattamento fiscale adottare ai fini della definizione reddito da tassare in capo al dipendente?
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d-bis del Tuir, sono deducibili «le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti». A decorrere dal 2013, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 174, della legge 27 dicembre 2013, n. 174 (legge di stabilità 2014) a tale periodo è stato aggiunto che «l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
Mancando nella categoria dei redditi di lavoro dipendente (e comunque in tutte le categorie reddituali caratterizzate dal principio di cassa) l'istituto delle sopravvenienze passive, tramite la predetta disposizione si è cercato di dare soluzione al problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione, anche separata (vedi tassazione Tfr e tassazione arretrati), e poi restituite al soggetto erogatore, in anni successivi.
A tale riguardo l'amministrazione finanziaria ha precisato che:
- l'onere deducibile è di ammontare pari all'importo delle somme che sono state in precedenza assoggettate a tassazione (circ. min. n. 326/E/1997);
- il recupero delle somme già assoggettate a tassazione negli anni precedenti deve essere effettuato al lordo della relativa ritenuta (A.E., ris. n. 110/E/2005);
- al momento della retrocessione/recupero della somma (vedi casi di lavoratori reintegrati a cui è stato liquidato il Tfr), la trattenuta effettuata determinerà una diminuzione dell'imponibile fiscale ordinario anche se le somme sono state tassate con modalità separata in anni precedenti (per esempio, Tfr) (A.E., ris. n. 71/E/2008).
- tale disposizione è applicabile anche alla disciplina dei benefits, laddove il dipendente abbia corrisposto una somma per averne diritto (Circ. 326/E/1997).
Sotto l'aspetto operativo, le somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione in anni precedenti ex art. 10, co. 1, lett. d-bis) del Tuir, che non sono state dedotte, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di restituzione sono deducibili negli anni successivi fino a capienza dei relativi redditi.
Con il decreto 5 aprile 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, n. 88), è stato previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, il contribuente, tramite apposita comunicazione, può richiedere alternativamente la deduzione delle somme residue deducibili dal reddito di lavoro dipendente:
• al sostituto d'imposta;
• tramite richiesta di rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme “residue” l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (23%);
•in fase di dichiarazione reddituale relativa agli anni successivi tramite utilizzo di apposito campo.
Relativamente al ruolo del sostituto d'imposta, il decreto consente di riconoscere la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme non dedotte nel periodo d'imposta in cui sono state restituite, previa comunicazione resa dai sostituiti in ordine all'ammontare delle somme non dedotte. Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta sia diverso da quello al quale sono state restituite le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, la comunicazione deve essere corredata della certificazione unica o delle certificazioni uniche nelle quali sono evidenziati i dati relativi all'ammontare delle somme restituite e di quelle eventualmente già dedotte. Nella certificazione unica (CU) e nella dichiarazione dei redditi saranno evidenziati i dati utili al monitoraggio del corretto utilizzo della predetta deduzione.