Agevolazioni

Start-up a responsabilità limitata: dal 20 luglio la costituzione si fa online

di Antonio Carlo Scacco

Il 4 luglio scorso è stato pubblicato, nella sezione normativa del sito del Mise, il decreto direttoriale 1 luglio 2016 contenente le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata, in deroga a quanto previsto dalle norme del codice civile. Tale possibilità era stata prevista dal decreto legge 3/2015 ( art. 4 co. 10-bis), il quale, con l'obiettivo di favorire l'avvio di attività imprenditoriali esercitate in forma di start-up innovative e incubatori certificati, aveva previsto una modalità semplificata di costituzione di tali società, facoltativa ed alternativa rispetto alle ordinarie modalità di costituzione (in sede notarile). Il precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016, aveva previsto un modello standard di atto costitutivo e statuto di società start-up a responsabilità limitata. La particolare attenzione a tale forma societaria (SRL) deriva, come si legge nella circolare MISE del 1 luglio scorso, da “due ordini di ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up iscritte in sezione speciale e costituite in forma di s.r.l. (che rappresentano ad oggi oltre l'80% del numero complessivo delle start-up); in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il legislatore degli articoli 25 e seguenti del D.L. 179 del 2012 ha riservato alle start-up s.r.l. (ex pluribus la disciplina relativa alle diverse categorie di quote, all'equity crowdfunding, ...)”. A sua volta il decreto direttoriale del 1 luglio, come accennato, completa il quadro approvando le relative specifiche tecniche cui dovranno attenersi i tecnici informatici. Importante sottolineare che l'obbligo del rispetto di tali specifiche scatta dal prossimo 20 luglio: da tale data, pertanto, gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di SRL potranno (si ricorda che è sempre possibile utilizzare la modalità costitutiva ordinaria) essere redatti e sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), utilizzando la piattaforma startup.registroimprese.it.
Sotto il profilo operativo, una volta che la parte contraente sia entrata in tale piattaforma dovrà inserire tutti i dati necessari per la registrazione dell'atto, compilando l'apposito modello in formato elaborabile XML (le specifiche tecniche per la struttura degli atti costituivi e degli statuti sono elencate nell'allegato A e nei suballegati A, B, C al decreto). E' necessaria la sottoscrizione del documento elettronico a norma dell'art. 24 del CAD da parte di ciascun contraente (o da parte dell'unico sottoscrittore, nel caso di s.r.l. unipersonale), il che significa che sarà necessaria la cd. impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori. A titolo di esempio non soddisfa i requisiti previsti dalla norma un documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso all'ufficio del registro delle imprese. In caso di più sottoscrittori la firma digitale deve essere apposta entro 10 giorni.
Successivamente la piattaforma trasmette il modello compilato, l'atto costitutivo e gli eventuali documenti allegati, tramite posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle entrate, inclusa la ricevuta di pagamento. A sua volta l'ufficio delle entrate, sempre tramite posta elettronica certificata, trasmette la liquidazione finale e gli estremi di registrazione. Una volta effettuata la registrazione, la piattaforma startup.registroimprese.it integra automaticamente gli estremi nel file pratica. Successivamente l'atto costitutivo e lo statuto, con gli estremi di registrazione, saranno trasmessi all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio che provvederà alla verifica dei necessari requisiti: ad esempio che il firmatario sia legalmente capace e pertanto non sia minore di età, interdetto, inabilitato, ovvero soggetto ad amministrazione di sostegno; che non vi siano eventuale pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva ec.. Particolare attenzione sarà riservata alle verifiche antiriciclaggio, attività ordinariamente non praticate dalle camere di commercio ma che, a mente della circolare MISE del 1 luglio, non potranno essere disattese al punto da equiparare tali uffici, per finalità antiriciclaggio, ai professionisti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 231/2007.
In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria, in attesa della definitiva iscrizione nella sezione speciale, entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, con la dicitura “start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. La ratio della disciplina è nel senso di evitare la stabilizzazione della iscrizione in sezione ordinaria, sino a che l'ufficio non verifichi definitivamente l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25 del DL 179 del 2012, ossia quelli che qualificano la start-up come tale, e non provveda all'iscrizione della stessa in sezione speciale.
Ove nel corso del procedimento di controllo e istruttoria siano riscontrate delle irregolarità, l'ufficio assegna a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni per regolarizzare la pratica. La comunicazione è fatta con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica. In esito negativo alla richiesta il Conservatore con propria determinazione motivata rifiuta l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

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