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Whistleblowing, ambito di applicazione oggettivo

di Paolo Pizzuti

N. 18

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I requisiti della segnalazione e l’oggetto della violazione sono alcuni dei fattori da cui dipende l’applicazione della disciplina sul whistleblowing

Uno degli aspetti più complessi del whistleblowing consiste nella individuazione dell’ambito oggettivo del decreto, la cui definizione deve tener conto di una serie di elementi, quali, ad esempio, i requisiti della segnalazione e l’oggetto della violazione, fattori da cui dipende l’applicazione della disciplina sul whistleblowing.

Elementi essenziali della segnalazione

La segnalazione viene definita dal decreto come una comunicazione contenente informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni già commesse o che, sulla ...

  • [1] La definizione di segnalazione è all’art. 2, comma 1, lett. c), mentre la definizione di “informazioni sulle violazioni” è all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto.

  • [2] Secondo le linee guida ANAC (punto 2.1.) “le irregolarità possono costituire quegli ‘elementi concreti’ (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto”.

  • [3] Linee guida ANAC, par. 2.1.

  • [4] Sul punto, l’ANAC segnala la necessità che la segnalazione “sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti”, precisando però che “ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto”.

  • [5] Cass. 16 febbraio 2017, n. 4125; Cass. 20 ottobre 2003, n. 15646. Tale orientamento non è ovviamente applicabile nell’ipotesi della divulgazione pubblica, come si dirà più avanti.

  • [6] Come confermato dalla stessa ANAC nella Determinazione n. 6/2015 (e nelle successive linee guida del 2019), dove si precisa, tra l’altro, che “in caso di trasferimento, comando distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un’altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un’amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione”; in tali casi, però, “l’amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all’amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest’ultima stabilite, o all’A.N.A.C.”.

  • [7] Sul punto la normativa interna è perfettamente coerente con i dettami della direttiva, la quale all’art. 4 stabilisce che i fatti oggetto di segnalazione devono essere stati conosciuti dal reporter “in un contesto lavorativo”.

  • [8] Come si è detto alla nota 9 che precede, questa è la terminologia adottata dall’ANAC nelle linee guida (par. 2.1.) per indicare le materie richiamate dal decreto nell’art. 2, comma 1, lett. a), punti da 3 a 6.

  • [9] Cfr. l’art. 3, commi 1 e 2 del decreto.

  • [10] Come, ad esempio, la truffa ai danni dello Stato, il peculato, la concussione, la corruzione, etc. (cfr. gli artt. 24 ss. del d.lgs. n. 231/2001).

  • [11] L’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, del decreto, fa riferimento agli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al decreto stesso, ovvero agli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva n. 2019/1937, anche se non indicati nell’allegato al decreto.

  • [12] Il quale si occupa della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE.

  • [13] In passato, l’ANAC (v. le linee guida del 2019) aveva accolto una interpretazione ampia del concetto di “condotte illecite”, comprendendo in esso anche le semplici “irregolarità”, nella misura in cui costituivano “un indizio sintomatico di mal funzionamento dell’amministrazione”; di recente, però, l’Autorità ha modificato la sua posizione, come si legge nel par. 2.1. delle attuali linee guida: “la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità”.

  • [14] La conferma è data dal fatto che l’autorità designata a governare le procedure e le segnalazioni sia proprio l’ANAC, ossia l’autorità sorta per rispondere al problema della corruzione negli apparati pubblici.

  • [15] Nella delibera n. 782 del 2019, l’ANAC aveva già avuto modo di precisare che “se anche coesistesse un interesse personale del segnalante, ciò non varrebbe di per sé ad escludere l’applicazione delle tutele” (all’epoca l’Autorità faceva riferimento all’art. 54 bis d.lgs. 165/01); la legge, infatti, “non richiede che la segnalazione avvenga nell’interesse esclusivo della p.a; ciò significa che le tutele trovano applicazione anche quando l’interesse all’integrità della p.a. coincide o si accompagna con l’interesse privato del segnalante”.

  • [16] Si tratta – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b, del decreto – degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva, anche se non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.

  • [17] Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione adottata sulla base del citato Regolamento prevedono delle procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato.

  • [18] Si fa riferimento agli artt. 4-undecies e 4-duodecies del Testo unico sulla intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998), introdotti dal d.lgs. n. 129/2017.

  • [19] Gli artt. 52-bis e 52-ter del Testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993) contengono disposizioni sulle segnalazioni nel settore in questione

  • [20] Cioè, come detto in precedenza, da regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni o pareri dell’Unione.

  • [21] Al riguardo, le linee guida ANAC precisano (punto 2.1.1) che “per l’individuazione delle fattispecie escluse dall’applicazione del d.lgs. n. 24/2023 occorre far riferimento quindi agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 24 e 25 del 2014 nonché all’art. 13 della direttiva del 2009/81 e che sono esclusi anche dall’ambito di applicazione del codice appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che rinvia anche al d.lgs. n. 208/2011. Al contrario, il d.lgs. n. 24/2023 si applica ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e sicurezza diversi da quelli espressamente esclusi dalle sopra citate normative”.

  • [22] Art. 1, commi 3 e 4.

  • [23] Si v. al riguardo l’art. 42 della legge n. 124/2007.

  • [24] Ad esempio, l’art. 276, comma 1, c.p.c., prevede il principio di segretezza della deliberazione, escludendo ogni forma di pubblicità della fase decisoria che attiene alla camera di consiglio.

  • [25] Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  • [26] Art. 1, comma 4.