Adempimenti

La Cassazione: sul patto di famiglia imposta di donazione pesante

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di Angelo Busani

Tassazione pesante per il patto di famiglia, il contratto introdotto per favorire la trasmissione, di padre in figlio, delle aziende o delle quote di partecipazione al capitale di società: l’attribuzione che il figlio assegnatario dell’azienda o delle quote di partecipazione effettua a favore dei suoi fratelli, a “compensazione” delle loro ragioni, si deve considerare come una donazione tra fratelli. La conseguenza è l’aliquota del 6% per il valore dell’attribuzione che ecceda la franchigia di 100mila euro per ciascuna attribuzione.

Lo decide la Cassazione con ordinanza 32823 del 19 dicembre 2018. È la prima volta che la Corte si interessa di patto di famiglia e cioè il contratto con cui l’imprenditore (disponente) trasferisce un’azienda o quote di partecipazione al capitale di società a uno dei suoi discendenti (legittimario assegnatario) e costui “compensa” le ragioni degli altri legittimari non assegnatari i quali, partecipando al patto, perdono il diritto di pretendere la collazione delle donazioni effettuate dal defunto e di agire in riduzione se l’attribuzione al legittimario assegnatario eccede (come è quasi ovvio che sia) l’entità della sua quota di legittima.

Nel caso esaminato dalla Cassazione una madre aveva attribuito l’azienda al figlio e costui aveva compensato la sorella, versandole una somma in denaro. Quest’ultima attribuzione era stata tassata, in sede principale, con l’aliquota del 4% per il valore eccedente la franchigia di un milione milione (e cioè come se fosse una donazione indirettamente fatta dalla madre alla figlia). La stessa impostazione era stata avallata dalla Ctr Lombardia nella sentenza 41 del 6 maggio 2011.

Giudicando la fiscalità di questa “compensazione” tra fratelli, la conclusione della Cassazione è stata invece quella di ritenerla una donazione che vede come donante l’assegnatario dell’azienda e come donatario il legittimario non assegnatario.

Questa conclusione non può essere condivisa, così come non sono proprio condivisibili altri passaggi che la sentenza compie, come quello secondo cui il patto di famiglia avrebbe un «carattere plurilaterale a partecipazione necessaria» di tutti i legittimari del disponente (quando invece non pare esservi nulla di veramente impeditivo a stipulare un patto con la presenza solo di taluni legittimari; e come quello secondo cui «il denaro … necessario alle quote di liquidazione non può che provenire dall’assegnatario» (quando invece è abbastanza scontato che possa essere il disponente ad effettuare, oltre che l’attribuzione al legittimario assegnatario, anche quelle ai legittimari non assegnatari).

Rimanendo sul punto tributario, intravedere nel patto di famiglia una donazione tra fratelli per le “compensazioni” che tra essi intercorrano significa configurare il patto di famiglia come donazione modale (e cioè caratterizzata da un gravame a favore del donatario): ora, è senz’altro vero che il legittimario assegnatario, compensando i fratelli, adempie a un obbligo che in capo al medesimo origina per effetto del patto (e, quindi, già da questo si nota che non si tratta di una liberalità, anzi); ma è vero soprattutto che i legittimari non assegnatari, ricevendo l’attribuzione dal fratello assegnatario, lasciano sul tavolo il diritto a pretendere la collazione e ad agire in riduzione verso il legittimario assegnatario, se l’attribuzione da lui ricevuta eccede la sua legittima.

In sostanza, se il patto di famiglia prevede un’attribuzione di 100 dal disponente al legittimario assegnatario e un’attribuzione di 20 da costui al fratello non assegnatario, nel patrimonio del legittimario assegnatario c’è un incremento di 80, mentre il patrimonio del legittimario non assegnatario non si incrementa di alcunché, perché egli formalmente si incrementa di 20 ma sostanzialmente perde ogni pretesa sull’eredità paterna.

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