ApprofondimentoRapporti di lavoro

Contratto d’agenzia e indennità di cessazione

di Davide Zavalloni

N. 20

guida-al-lavoro

Legittime le variazioni delle clausole contrattuali da parte del preponente; l’accertamento dell’attribuibilità all’agente della risoluzione di un rapporto è già sufficiente ai fini della reiezione delle domande sull’indennità di cessazione e di preavviso, all’uopo non rilevando la valutazione di un recesso in tronco e per giusta causa comandato dalla preponente nel corso del periodo di preavviso

Massima

  • Agenzia (rapporto di) – Variazioni delle clausole contrattuali ad opera del preponente – Comandate con l’osservanza delle condizioni previste dall’art. 3 a.e.c. settore commerciale – LegittimitàAgenzia (rapporto di) – Variazione delle clausole contrattuali secondo le previsioni dell’art. 3 a.e.c. settore commerciale – Rilevanza del solo dato provvigionale e non del fatturato – FondatezzaAgenzia (rapporto di) – Decorrenza del preavviso in seguito a recesso attribuibile all’agente – Successivo recesso per grave inadempimento comandato dalla preponente – Diritto all’indennità di cessazione – Insussistenza – Eventuale riconoscimento del difetto di giusta casa – IrrilevanzaAgenzia (controversie in materia di) – Azione dell’agente per provvigioni c.d. indirette – Onere della prova – E’ a carico dell’agente – Assolvimento mediante richiesta di ordine di esibizione di documenti – Carattere esplorativo della stessa - Inammissibilità Corte d’appello di Brescia 12 gennaio 2024 – Pres. Matano – Rel. Mossi; app.te xxyy ; app.ti yy e hh

    Se è vero che, in linea generale – e col solo limite dell’osservanza dei principi di buona fede e correttezza – sono ammissibili le variazioni del contenuto del contratto d’agenzia apportate unilateralmente dal preponente, tanto più lo sono quando risultano stabilite dalla contrattazione collettiva dalle parti sociali, in quanto portatrici dei contrapposti interessi delle parti del contratto di agenzia: sono dunque legittime le clausole dell’art. 3 dell’a.e.c. del settore commerciale che regolamentano detta possibilità, gradandola a seconda dell’entità della modifica.

    Ai sensi dello stesso art. 3 dell’a.e.c. del settore commercio, ciò che rileva in fini di stabilire l’entità della modifica non è l’entità del fatturato bensì l’entità delle provvigioni relative all’anno precedente all’intervenuta modifica del contratto.

    L’accertamento dell’attribuibilità all’agente della risoluzione di un rapporto è già sufficiente ai fini della reiezione delle domande sull’indennità di cessazione e di preavviso, all’uopo non rilevando la valutazione di un recesso in tronco e per giusta causa comandato dalla preponente nel corso del periodo di preavviso.

    L’agente che chiede in giudizio il pagamento delle provvigioni (nella fattispecie: provvigioni indirette) ha l’onere di provare (quali fatti costitutivi della pretesa) gli affari eventualmente promossi a suo danno e la loro regolare esecuzione; ed al mancato assolvimento di tale onere non può supplire la richiesta di esibizione, la quale non può avere carattere esplorativo ed esige comunque l’indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili.

Un piccolo compendio sul contratto di agenzia: questo è a noi parso leggendo la sentenza in epigrafe, che sgorga dalla penna temprata dell’Appello bresciano e che spazia a tutto campo in subiecta materia, toccando temi antichi ma anche nuovi.

E poiché noi siamo dell’idea che qualsiasi plesso della trama lavoristica debba essere ciclicamente rivisitato – o quanto meno aggiornato -, ecco che ben volentieri ci apprestiamo a commentarla.

Il fatto

Cominciamo dai fatti, che – almeno per ciò che in questa sede rileva...