Cu 2017, vecchie regole per la “nuova” detassazione
La nuova CU2017 propone limitate innovazioni. Tra queste, una delle più significative coinvolge i premi di risultato a cui viene riservata la sezione delle caselle da 571 a 591.
Dal 2016, datori di lavoro e organizzazioni sindacali hanno uno strumento negoziale (aziendale o territoriale) permanente e fondato sulla nuova detassazione finalizzata a premiare accordi che migliorano i risultati aziendali in tema di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa e gli accordi di partecipazione agli utili dei lavoratori.
La normativa, fortemente revisionata e segnata da un chiaro approccio incrementale (i premi devono essere correlati a indicatori di performance crescenti), deve rispettare una procedura formale delineata dalla norma primaria (articolo 1, commi da 182 a 190, L. n. 208/2015) attuata con il DM 25 marzo 2016.
I parametri 2016 rilevanti per la CU2017
•Reddito di lavoro dipendente 2015 degli aventi diritto al beneficio (cfr. CU2016, casella 1): 50.000 euro;
•Imponibile fiscale del premio detassabile (fissato a 2.000 euro lordi ma elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro): 2.000 euro;
•Imponibile fiscale del premio detassabile per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro: 2.500 euro.
Detax e CU2017: gli aspetti operativi
Il regime agevolato presuppone la verifica da parte del sostituto del rispetto del limite reddituale di 50.000 euro. La compilazione della sezione 571/591 presuppone, pertanto, l'avvenuta verifica del requisito reddituale per detassazione del premio.
A tale prima verifica si accompagnano le ulteriori verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi incrementali previsti nell'accordo e il rispetto del limite massimo del premio detassato
Nei punti 571 e 577 deve essere riportato:
-il codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 2.000 euro annui lordi (al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore; cfr. circ. n. 28/E/2016) indicato nei punti 572 e 578;
-il codice 2 nel caso in cui il limite previsto è di 2.500 euro annui lordi (al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore; cfr. circ. n. 28/E/2016), fattispecie prevista in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Nei punti 573 e 579 va indicato l'ammontare del premio di risultato che il lavoratore ha deciso di percepire in una delle forme di welfare organizzato dall'azienda. Questa opzione deve necessariamente essere prevista nell'accordo aziendale o territoriale.
Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 578 e 579 non deve essere superiore a 2.000 euro o 2.500 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 577.
Nei punti 574 e 580 va riportata l'imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull'importo indicato ai punti 572 e 578.
Le istruzioni chiariscono gli aspetti particolari connessi alle correzioni di operazioni a tassazione ordinaria; l'importo di premi non eccedenti i 2000 euro o 2500 euro tassati in modo ordinario devono essere esposti al punto 1 della CU2017 ed anche nei punti 576 e 582.
Nei punti 576 e 582 non deve essere indicato l'importo eccedente il limite massimo tassato in modo ordinario (il dato è normalmente esposto a casella 1).
I premi percepiti in caso di precedenti rapporti di lavoro sono inseriti nella CU di conguaglio nei punti da 583 a 591.
La compilazione del rigo C4 del 730 precompilato proporrà la compilazione effettuata dal sostituto nel prospetto “Somme erogate per premi di risultato” della Certificazione Unica 2017.
Opzione welfare
Dal 2016, i premi di risultato percepiti in denaro scontano un'imposta sostitutiva del 10%; i premi percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non subiscono alcuna imposta (cfr. articolo 1, comma 184 della L. n. 208/2015).
Nel caso di un premio massimo imponibile agevolabile pari a 2.000, parzialmente convertito in benefit (per un importo pari a 800), l'importo complessivamente assoggettabile ad imposta sostitutiva è pari a 1.200 (vale a dire 2.000 – 800). La compilazione sarà, pertanto, quella riportata nell'esempio allegato.
Per connessione di argomento si evidenzia che nella CU2017 sono annotati con evidenza i rimborsi effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter), Tuir a seguito delle pratiche di cd “welfare aziendale”. Si evidenzia che l'annotazione deve essere fatta a prescindere dall'avvenuto esercizio dell'opzione di conversione del premio in servizi. La nuova sezione va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di specifici oneri, l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto (punto 701) e l'importo rimborsato (punto 704); nel punto 702 deve essere indicato uno dei codici identificativi dell'onere rimborsato:
-12, spese per istruzione diversa da quella universitaria
-13, spese di istruzione universitaria
-15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
-30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi
-33, spese per asili nido