L'esperto rispondeRapporti di lavoro

I servizi di utilità sociale (art. 51, comma 2, lett. f, TUIR) e la modifica migliorativa del regolamento: il nuovo regime di deducibilità dei costi

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Il datore di lavoro (società a responsabilità limitata), tramite un Regolamento aziendale che costituisce l’adempimento di un obbligo negoziale con efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo (regolamento vincolante a validità biennale), mette a disposizione della categoria degli operai un credito welfare (budget di spesa figurativo) pari a 500 euro, utilizzabile – in via opzionale – presso una palestra convenzionata, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR (servizi di utilità sociale). Considerato che, nel corso di validità del regolamento (ad esempio dopo un anno dalla sua adozione), sono emerse nuove esigenze da parte degli operai, orientate principalmente verso l’ambito sanitario, si chiede se il datore di lavoro possa integrare l’offerta welfare – introducendo tra le opzioni anche un servizio sanitario (quale beneficio flexible opzionabile) – mantenendo la deducibilità dei costi ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, con riferimento alle somme erogate nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, lettera f) (servizi di utilità sociale).

Per quanto concerne la deducibilità, da parte della società (S.r.l.), dei costi relativi ai benefit di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR (servizi di utilità sociale, come ad esempio l’accesso a palestre convenzionate), che la stessa intende riconoscere ai lavoratori sulla base di un Regolamento aziendale (atto unilaterale del datore di lavoro) configurabile come adempimento di un obbligo negoziale, l’Agenzia delle Entrate propende per la loro integrale deducibilità ai sensi dell’...