Previdenza

Tutte le novità contributive per i lavoratori dipendenti nel 2023

immagine non disponibile

di Beniamino Gallo

Sul versante della contribuzione previdenziale, il 2023 vede l'entrata a regime del sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali delineato dalla Legge di bilancio 2022. In particolare, la contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale è ora dovuta per intero nella misura dello 0,50% per le aziende fino a 5 dipendenti e dello 0,80% per quelle che hanno più di 5 dipendenti. La misura ridotta della contribuzione al Fis in misura crescente, differenziata per fasce di aziende ha cessato di applicarsi al 31.12.2022.

Per quanto riguarda invece la contribuzione a carico del lavoratori, si segnalano l'innalzamento dell'esonero da 2 a 3 punti percentuali per i lavoratori con retribuzione fino a € 1.923 mensili.

A queste novità si aggiunge il consueto aumento dello 0,20 per alcune aziende dei settori agricoltura e pesca.

La contribuzione FIS e CIGS per il 2023

Al 31 dicembre 2022 è cessato il periodo transitorio che ha visto il versamento del contributo di finanziamento del F.I.S. in misura ridotta in relazione alle fasce di dimensioni aziendali, secondo il seguente schema:

•0,15% per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti;

•0,55% per i datori di lavoro con più di 5 fino a 15 dipendenti;

•0,69% per i datori di lavoro oltre 15 dipendenti;

•0,24% per le Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti.

A decorrere dal 1.1.2023, la riforma degli ammortizzatori sociali entra a regime e il contributo FIS è stabilito in misura pari allo 0,50% per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e allo 0,80% per coloro che hanno più di 5 dipendenti nel semestre precedente. In tutti i casi, la contribuzione è ripartita in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del dipendente.

Per il 2023 il contributo F.I.S. è anche dovuto da parte dei datori di lavoro operanti in settori nei quali sono stati costituiti Fondi di solidarietà che prevedono un limite dimensionale minimo per accedere alle prestazioni, che non sono in possesso dei requisiti dimensionali previsti; in tal caso il contributo è dovuto fino all'adeguamento del Fondo che dovrebbe avvenire entro il 30.6.2023 (termine prorogato dal D.L. 29.12.2022 n. 198 art. 9 comma 3).

La legge di bilancio 2022, nell'estendere la CIGS ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, aveva previsto la riduzione del contributo dalla misura ordinaria dello 0,90% (di cui lo 0,30% a carico del dipendente) allo 0,27% (di cui lo 0,09% a carico del lavoratore) per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, ai quali era stato esteso il contributo FIS dal 1.1.2022.

A decorrere dal 1.1.2023 anche questa agevolazione viene meno e il contributo CIGS è dovuto nella misura ordinaria dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, da parte di tutti i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo.

Decontribuzione lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore, pari a 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L'esonero è aumentato di un ulteriore punto percentuale (per un totale di 3 punti) per i dipendenti la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (Legge 29.12.2022 n. 197 art. 1 comma 281). In entrambi i casi, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico.Riguardo a questo esonero, si evidenzia che la riduzione di 2 o 3 punti non si traduce in un pari aumento in busta paga del dipendente in quanto l'esonero è parzialmente eroso dall'aumento dell'imponibile fiscale.

Decontribuzione lavoratrici madriLa legge di bilancio 2022 aveva introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre dipendente del settore privato che rientrava al lavoro al termine del congedo obbligatorio per maternità.

L'esonero spettava alla madre lavoratrice dipendente del settore privato ed era pari al 50% dei contributi a carico della lavoratrice per una durata massima di 12 mesi dal rientro. La misura agevolativa non è stata prorogata per il 2023, tuttavia i datori di lavoro che hanno lavoratrici madri che sono rientrate entro il 31.12.2022 dovranno continuare a riconoscere l'esonero anche nel 2023 fino al raggiungimento dei 12 mesi previsti.

Aumento dello 0,20% annuale per agricoltura e pesca

Prosegue per i datori di lavoro agricolo e per le aziende del settore della pesca esercitata con le navi minori il percorso di innalzamento dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati che li porterà al raggiungimento dell'aliquota contributiva del 32% per il settore agricolo e al 33% per le Navi da pesca. Dal 1 gennaio 2023 l'aliquota IVS è fissata nella seguente misura:

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©