Rapporti di lavoro

Decorrenza del trattamento di Cigs in caso di procedura concorsuale

di Luca Vichi

L'impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell'attività, può richiedere, come previsto dal comma 3, articolo 1, della legge n. 223/1991, il trattamento di Cigs anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottomissione ad una delle predette procedure. È quanto precisa il ministero del Lavoro nella circolare n. 4 del 2 marzo 2015.
Ciò nonostante la prassi amministrativa faccia decorrere il trattamento di cui all'articolo 3 della legge n. 223/1991 dalla data in cui interviene il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione ad una delle procedure concorsuali.


Ambito applicativo
Il novellato comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 223/1991 prevede che il trattamento straordinario d’integrazione salariale sia concesso, con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di:
- dichiarazione di fallimento;
- emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- sottoposizione all'amministrazione straordinaria,
quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso:
- nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni;
- ad aziende che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività di impresa (nota ministeriale n. 13876/2010);
- ad aziende che abbiano sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito (nota ministeriale n. 4314/2009).


Accordi di ristrutturazione del debito
In materia di accordi di ristrutturazione del debito si ricorda come il ministero del Lavoro, con la citata nota n. 4314/2009, abbia precisato che, ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di Cigs gli accordi di ristrutturazione del debito sono da considerarsi vicini al concordato preventivo.
In entrambe le casistiche infatti:
- si verifica una situazione di crisi dell'impresa e una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori;
- è richiesta una relazione redatta da un professionista ai fini della valutazione della ragionevolezza dell'accordo;
- sussiste l'impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore in un determinato lasso di tempo (articoli 168 e 182-bis, regio decreto 267/1942).

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