Circolare 24 Lavoro - La legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali
Con quattro sentenze del mese di febbraio 2023 la Corte Costituzionale ha chiarito alcuni punti essenziali in merito alla legittimità degli obblighi vaccinali nell'ambito dei rapporti di lavoro.
Con tre sentenze del 9 febbraio (numeri 14, 15 e 16), tutte relative alle norme impositive della vaccinazione anti Covid-19, la Consulta ha anzitutto sancito la legittimità costituzionale, in relazione all'articolo 32 della Costituzione, dell'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario, considerandolo misura idonea allo scopo di tutelare il personale sanitario, sia in quanto particolarmente esposto al contagio, sia in quanto potenziale vettore di contagio tra pazienti fragili, sia in quanto pilastro centrale del sistema sanitario, di cui è essenziale evitare la paralisi: in particolare, l'obbligo risponde a parametri di non irragionevolezza e proporzionalità alla luce delle conoscenze mediche e scientifiche e della situazione pandemica all'epoca sussistente, nonché alla luce dell'inesistenza di una valida alternativa (essendo ritenuta concretamente insostenibile per il sistema sanitario la serrata reiterazione dei tamponi, il cui esito oltretutto nasce già potenzialmente superato da un contagio successivo al test) ed alla luce del contenimento delle conseguenze negative per il sanitario renitente al vaccino, conseguenze limitate alla sospensione dal lavoro.
Sotto tale profilo, la Corte ha inoltre chiarito che l'obbligo è legittimo anche in relazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro, in quanto la legge impositiva (Dl 44/2021) configura l'obbligo come requisito essenziale della prestazione lavorativa, che entra così a far parte del sinallagma contrattuale: di conseguenza l'inadempimento rende temporaneamente impossibile la prestazione del lavoratore ed inesigibile la corrispettiva retribuzione.
Quanto poi ai sanitari e docenti sospesi per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione anti Covid-19, è stata dichiarata costituzionalmente legittima anche l'esclusione del versamento dell'assegno alimentare previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nel caso di sospensione per ragioni disciplinari: rilevano a tal proposito l'assenza di carattere disciplinare della sospensione prevista dal Dl 44/2021 e la circostanza che essa dipenda comunque da una scelta del lavoratore.
La Corte ha ribadito inoltre la necessità del consenso informato quale condizione di liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, chiarendo che la natura obbligatoria del vaccino non esclude la necessità di raccogliere il consenso stesso, stante la possibilità del singolo di rifiutare il vaccino stesso: al contrario, ove il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso sottoscritto è rivolto ad autorizzare la materiale inoculazione.
Infine, con la sentenza 25 del 20 febbraio 2023, relativa alle vaccinazioni obbligatorie del personale militare, la Corte ha chiarito che l'articolo 32 della Costituzione. impone che il vaccino da somministrare obbligatoriamente sia individuato con fonte legislativa, lasciando alle fonti secondarie unicamente le disposizioni di dettaglio tecnico-operativo e, nel caso di specie, la scelta delle profilassi vaccinali da applicare nei vari casi. È dunque parzialmente illegittimo l'art. 206-bis del Codice dell'ordinamento militare, che omette di individuare, quantomeno, l'elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare, e che nelle more di un'integrazione legislativa non è idoneo a fondare alcun obbligo vaccinale.