Rapporti di lavoro

Gestione separata Inps, definite le aliquote 2023

Le indicazioni dell’Istituto per i redditi dei collaboratori e figure assimilate

di Antonio Carlo Scacco

Come di consueto l'Inps, con la circolare 12 del 1° febbraio scorso, ha illustrato le aliquote contributive applicabili nel corrente anno ai redditi dei collaboratori e figure assimilate iscritti alla Gestione separata.

Dopo le consistenti novità intervenute nell'anno scorso (incremento delle aliquote Dis-Coll e Iscro), quest'anno non si registrano novità di rilievo (si veda la tabella che segue). Per quanto concerne il finanziamento della nuova indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa denominata Iscro (legge di bilancio per il 2021, articolo 1, comma 386), destinata ai professionisti senza albo e prevista in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’aliquota 2023 è pari allo 0,51% (come nel 2022) ed è interamente a carico dei soli lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo (comma 1, articolo 53, del Tuir), iscritti alla Gestione separata, non assicurati ad altre gestioni di previdenza e non pensionati. L'aliquota Iscro dello 0,51% si applica anche agli amministratori di ente locale iscritti nella Gestione separata come liberi professionisti (nella tabella inserita nella circolare Inps 12/2023 compare erroneamente nella colonna "Dis-Coll").

Salvo proroghe il 2023 dovrebbe essere l'ultimo anno di applicazione della aliquota di finanziamento Iscro.

Di seguito le tabelle valide per il 2023, raffrontate al 2022.

Il contributo dovuto alla Gestione separata si calcola applicando alla base imponibile le aliquote di cui sopra, tenendo presente che la base imponibile presenta delle differenze di calcolo per i collaboratori ed i lavoratori autonomi. Nel primo caso comprende tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti, anche se a titolo di erogazioni liberali e valgono le regole stabilite per i lavoratori dipendenti in quanto compatibili. Nel secondo caso si assumono a parametro di riferimento la totalità dei redditi proveniente dall'esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini Irpef e/o il reddito prodotto nell'ambito del "regime dell'imprenditoria giovanile" (articolo 27, comma 1 e 2 del decreto legge 98/2011) o del "regime forfettario (articolo 1, comma 54 - 89 previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190), qualora il professionista abbia adottato tali regimi.

Si noti che nella Gestione separata si applica il principio in base al quale i compensi percepiti concorrono a formare il reddito dell'anno solare in cui sono riscossi, prescindendo dal momento in cui la prestazione è avvenuta, fermo restando che il versamento dei contributi è soggetto al principio di cassa allargato, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (articolo 51, comma 1, del Tuir), e pertanto si applicano le aliquote contributive in vigore in quel periodo. Il calcolo del contributo è soggetto al massimale e al minimale contributivo. Il massimale opera quale parametro limite annuo indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro svolti, sia simultanei, sia successivi, prescindendo dalle gestioni previdenziali, anche non omogenee, a cui affluisce la contribuzione obbligatoria. Eventuali redditi presenti in Gestione separata, sia da attività di collaborazione, sia da attività professionale, non si sommano ai redditi da lavoro dipendente ai fini dell'applicazione del massimale. Eventuali contributi versati su importi eccedenti il massimale possono essere richiesti a rimborso, atteso che i contributi eccedenti il massimale non possono in nessun caso essere valorizzati (Inps, messaggio 4350 del 12 marzo 2013 ). Per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 è pari a 113.520 euro.

Ad esempio, un professionista che percepisce nel 2023 un reddito pari a euro 150.000, sarà soggetto a un contributo da versare a saldo alla Gestione separata pari a 113.520,00 x 0,2623 = euro 29.776,30.

Per l'anno 2023 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 17.504 euro. Il minimale rileva ai fini dell'accreditamento dei contributi. L'accredito della contribuzione nella Gestione separata presenta, infatti, delle particolarità. I contributi devono essere versati sulla base del reddito effettivamente percepito (non esiste un minimale di versamento calcolato sul minimale di reddito come accade, ad esempio, per la Gestione commercianti e artigiani) ma il reddito minimo annuo, tuttavia, rileva ai fini dell'accredito contributivo.

Si noti che se nell'anno di riferimento si consegue un reddito pari o superiore a quello del minimale la copertura contributiva si estende a tutti i 12 mesi dell'anno; se nell'anno di riferimento si consegue un reddito inferiore al predetto minimale, i mesi sono diminuiti proporzionalmente e accreditati a partire dal mese di gennaio.

Versamento

I committenti effettuano versamenti alla gestione separata entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione dei compensi, utilizzando il modello F24 (F24 EP per le Amministrazioni pubbliche). Il committente è tenuto a effettuare il versamento anche se il collaboratore non ha provveduto all'iscrizione presso la gestione separata Inps. I lavoratori autonomi e i professionisti versano il saldo del contributo dovuto per l'anno precedente entro il termine per il versamento del saldo Irpef. Il primo acconto e il secondo acconto del contributo dovuto per l'anno in corso si versano entro il termine per il versamento del primo acconto e del secondo acconto Irpef. Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo sull'anno precedente, sia sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno corrente. La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Il committente opera la ritenuta a carico del collaboratore a valere sui compensi erogati a quest'ultimo, provvedendo poi al relativo versamento; il lavoratore autonomo/professionista sostiene interamente l'onere contributivo. Ha comunque la facoltà, non l'obbligo, di applicare in fattura la rivalsa Inps pari al 4% a carico del committente (fermo restando l'obbligo del lavoratore di versare l'intero contributo alla Gestione separata). In quest'ultimo caso la rivalsa costituisce un reddito che, come tale, va assoggettato ad Iva e, se il committente è sostituto, a ritenuta (Risoluzione 109/E/1996).


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