Previdenza

Niente riduzione contributi per ultra 65enni se si ha già una pensione contributiva

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di Arturo Rossi

La riduzione dei contributi per i titolari di pensioni Inps ultrasessantacinquenni non spetta a coloro che sono titolari di pensione liquidata con il sistema contributivo. Lo precisa l'Inps con messaggio numero 1167 del 15 marzo 2020.
È stato chiesto, da utenti e patronati se la fruibilità del beneficio spetti nei confronti di chi abbai una pensione con il sistema di calcolo contributivo.
Sulla questione è stato interessato il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha espresso l'avviso che l'agevolazione contributiva spetti ai soli titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o misto, poiché «un'estensione del beneficio in parola anche ai titolari di pensione contributiva necessita di un intervento legislativo sulla norma in esame».


Destinatari dell'agevolazione e criteri di individuazione
Per accertare se sussistono le condizioni previste dalla legge per usufruire della riduzione contributiva è necessario verificare:
a. la tipologia di pensione di cui è titolare l'ultrasessantacinquenne che richiede il beneficio;
b. il fondo/gestione a carico del quale è liquidata la pensione;
c. il sistema di calcolo con cui il suddetto trattamento è liquidato;
d. l'eventuale godimento di altre agevolazioni contributive.

Per il punto a), le indicazioni contenute nelle circolari 33/1999 e 98/2003, hanno chiarito che devono ritenersi esclusi dal beneficio i titolari di pensione di reversibilità; infatti, possono richiedere il beneficio della riduzione contributiva i titolari di trattamento pensionistico diretto conseguito anche in regime di convenzione internazionale. Sono altresì ammessi i titolari di pensione supplementare. L'ammissione all'agevolazione contributiva può essere richiesta anche dai titolari di assegno ordinario di invalidità, stante la natura ditrattamentopensionistico.

Per il punto b), l'articolo 59, comma 15, della legge 449/1997 prevede che la contribuzione da autonomo, successiva alla decorrenza della pensione di cui è titolare l'ultrasessantacinquenne e per la quale il medesimo abbia usufruito della riduzione contributiva di cui alla legge in oggetto, dia luogo ad un supplemento di pensione.
Sulla scorta dell'interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni che regolano la materia e considerata la riduzione, nella misura del 50%, del supplemento di pensione previsto dalla norma in esame, possono usufruire della riduzione contributiva tutti i soggetti titolari di pensione, come sopra indicate, liquidate a carico di fondi/gestioni rispetto ai quali la legge prevede la possibilità di liquidare un supplemento per la contribuzione versata, come lavoratore autonomo, successivamente alla decorrenzadella pensione.

Sono esclusi i titolari di pensione nelle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals in quanto a nessuna delle pensioni liquidate a carico dei predetti enti, infatti, è possibile riconoscere un supplemento di pensione per successiva contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Per quanto concerne il punto c), tenuto conto del parere espresso dal ministero del Lavoro, continuano adessere esclusi dal beneficio in parola tutti i soggetti, titolari di un trattamento pensionistico che, sebbene rientrante nell'ambito di applicazione della disposizione, sia liquidato col sistema di calcolo contributivo.
Sono esclusi anche i titolari pensione conseguita avvalendosi della facoltà di computo di cui all'articolo 3 del Dm 282/1996 e con il cumulo di cui all'articolo 1 del Dlgs 184/1997 in quanto, in entrambi i casi, la liquidazione del trattamento è necessariamente effettuata col sistema di calcolo contributivo.

Per quanto concerne, invece, i titolari di pensione erogata con la totalizzazione di cui al Dlgs 42/2006 o del cumulo di cui alla legge 228/2012 si dovrà preliminarmente verificare il sistema di calcolo con cui il trattamento è stato liquidato.
In presenza di tutti i presupposti, l'autorizzazione può essere concessa ai titolari di trattamento pensionistico soggetti a sospensione per incumulabilità con redditi da lavoro (pensione anticipata quota 100 o beneficio c.d. precoci).

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