Contenzioso

Reintegra tardiva: l’indennità non può essere ridotta

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di Giuseppe Bulgarini d’Elci

L’indennizzo risarcitorio massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, che, in base all’articolo 18, comma 4, della legge 300/1970, si accompagna alla reintegrazione del dipendente nel caso in cui l’intervallo non lavorato sia pari o superiore a un anno (fatti salvi l’aliunde perceptum e percipiendum), deve essere letta come una misura a tutela del datore di lavoro, rispetto alla quale il giudice non può intervenire con una liquidazione discrezionale.

La norma dello Statuto dei lavoratori stabilisce che, se il licenziamento è annullato, oltre al reintegro il datore di lavoro sia condannato a risarcire il dipendente con una indennità commisurata alle retribuzioni maturate tra il giorno del licenziamento e quello della effettiva ricostituzione del rapporto, dedotti l’aliunde perceptum e percipiendum, con una soglia massima che non può essere «in ogni caso» superiore a dodici mensilità.

Con la sentenza 22929/2019 depositata ieri, la Corte di cassazione osserva che tale misura massima assolve a una funzione contenitiva degli effetti economici che possono derivare da un licenziamento illegittimo, come nel caso in cui, per esempio, il provvedimento giudiziale che dispone il reintegro intervenga a un notevole lasso di tempo (superiore a dodici mesi) rispetto al recesso datoriale.

Alla luce di questa interpretazione, la Cassazione respinge la tesi contraria per la quale il limite delle dodici mensilità costituisce unicamente il tetto massimo, lasciando al giudice la facoltà di definire la misura del risarcimento all’interno di tale parametro, in modo discrezionale e, quindi, anche con una liquidazione di valore minore.

Secondo quest’ultima interpretazione, che la Suprema corte ha respinto, il giudice potrebbe liquidare un risarcimento inferiore alle dodici mensilità (già dedotto l’eventuale aliunde) anche se l’intervallo non lavorato tra il licenziamento e il reintegro è superiore a una annualità.

L’interpretazione avallata dalla Cassazione toglie al giudice ogni spazio per una valutazione discrezionale sull’entità del risarcimento, ancorando il riconoscimento del tetto massimo delle dodici mensilità al solo decorso del lasso temporale di 1 anno (o più) dall’intimazione del provvedimento espulsivo.

La Suprema corte osserva, tra l’altro, che il quarto comma dell’articolo 18, a norma del quale il risarcimento «non può essere superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto», non prevede una forbice tra un minimo e un massimo.

Pertanto, se l’intervallo non lavorato tra la data del licenziamento e quella della sentenza di reintegra eccede un anno, il limite delle dodici mensilità opera non solo in funzione contenitiva, per impedire una liquidazione superiore, ma anche quale parametro dal quale il giudice non può discostarsi per disporre un importo.

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