Previdenza

Da gennaio 2016 pensioni ridotte mediamente dell’1,7%

di Fabrizio Banalda

Il Decreto 22 giugno 2015 (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) ha approvato la quarta tabella con i nuovi coefficienti, con una riduzione media di circa l'1,7%, che serviranno per trasformare, dall'1 gennaio 2016 e per 3 anni, il montante contributivo in pensione annua.

Analizziamo con maggiore dettaglio cosa succederà a gennaio 2016. La questione riguarda i coefficienti di trasformazione previsti dalla Legge 335/1995, articolo 1, comma 6, utilizzati per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, calcolo che interessa integralmente i lavoratori senza contributi all'1 gennaio 1996, pro-rata quelli con meno di 18 anni alla stessa data (sistema misto) e, a prescindere dall'anzianità contributiva, tutti i lavoratori a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Vale la pena ricordare che è la terza volta, dopo la riforma Dini, che i coefficienti in questione vengono riallineati verso il basso e alla fine, rispetto al 2009, già quasi il 12% è stato perso per strada. Ciò in quanto la normativa prevede che ogni 3 anni, secondo lo stesso meccanismo in base al quale tutti i requisiti di accesso alla pensione vengono adeguati agli incrementi della speranza di vita, si provveda a rideterminare anche i coefficienti di trasformazione.

Infatti, per effetto della riforma Damiano (Legge 247/2007, articolo 1, comma 14), è scattata dall'1 gennaio 2010 l'applicazione di una nuova tabella di coefficienti che, rispetto a quella precedente, prevista ancora dalla Legge 335/95 ed in vigore fino al 2009, ha scontato una riduzione media di oltre il 7 per cento.

I coefficienti sono poi stati oggetto di un ulteriore aggiornamento, disposto dal Dm 15 maggio 2012, che ha introdotto una nuova tabella per il periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2015, con un ulteriore riduzione di quasi il 3% e con estensione dei coefficienti fino all'età dei 70 anni (prima arrivavano ai 65) per effetto della riforma Fornero (articolo 24, comma 16, Dl 201/2011). Ora, il Dm 22 giugno 2015 (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), approva la quarta tabella con i nuovi coefficienti, con una riduzione media di circa l'1,7%, che serviranno per trasformare, dall'1 gennaio 2016 e per 3 anni, il montante contributivo in pensione annua. Tanto per rendere l'idea, con un montante contributivo di 250.000 euro e 66 anni e 7 mesi di età (requisito vecchiaia 2016), la riduzione sarà di circa 11 euro lordi al mese, tenendo conto del fatto che il requisito, rispetto al 2015, aumenterà di 4 mesi.

Come accennato dall'1 gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione, per effetto dell'articolo 24, comma 16, è stato esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70 e soggetto, secondo la stessa procedura che riguarda i requisiti di accesso, ad adeguamenti periodici in relazione agli incrementi della speranza vita.

Ogniqualvolta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della Legge 335/1995. Il tutto origina dal fatto che lo stesso Dl 201/2011, all'articolo 24, comma 4, ha stabilito che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni. Le tabelle dei coefficienti di trasformazione in vigore, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2009 e dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, coprivano, invece, un intervallo di età che andava dai 57 ai 65 anni.

I nuovi coefficienti vengono applicati, per il calcolo della prestazione pensionistica, all'intero montante contributivo maturato al momento del pensionamento. Come, infatti, era già stato chiarito nel 2010, non è stata prevista un'applicazione pro-rata dei nuovi valori esclusivamente alla quota di montante accumulata successivamente al 1° gennaio 2016. Un criterio che, nell'assicurare il rispetto dei diritti acquisiti, avrebbe senza dubbio reso più morbido il taglio dei coefficienti, ma meno incisivo l'effetto sui conti previdenziali.
Prima della riforma del 2011, nel caso di pensionamento con i 40 anni di contributi utili l'età di riferimento per individuare il coefficiente da applicare era fissata a 57 anni. Ora, con i nuovi limiti previsti dal D.L. 201/2011 (42 anni e 1 mese e 41 anni e 1 mese, rispettivamente, per uomini e donne a partire dal 2012) il criterio illustrato dovrebbe continuare a trovare applicazione.

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