Il giudice dà ragione: scatta la reintegra
Il licenziamento ritorsivo, come quello discriminatorio, comporta la reintegra del lavoratore nel suo posto. L’articolo 3 della legge 108/1990, precisa che «il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (...) è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo...
Inps riduce anche per il passato le sanzioni per omesso versamento
di Giuseppe Maccarone e Tonino Morina
Cessione ramo d’azienda nulla per i lavoratori ma valida sul piano civile
di Antonello Di Rosa e Enrico D’Onofrio