Josef Tschoell

La domanda

Desideriamo sapere se nel caso che sotto prospetteremo è dovuto il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso alla dipendente. Ccnl Aninse scuole private. Dipendente assunta nel 2008. Ha presentato le dimissioni convalidate dalla dtl in data 5/5/16 con ultimo giorno lavoro 31/8/16. In data 12/4/16 era entrata in maternità e ha partorito l'8/6/16. Le dimissioni sono state rassegnate in quanto la docente ha ottenuto il ruolo. Essendo la stessa, al momento delle dimissioni, in fascia protetta, la ditta deve provvedere ad erogare alla dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso? Chiediamo inoltre, essendo sempre la stessa in fascia protetta, se è dovuto il contributo Inps per il licenziamento.

L’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (come proposto nel quesito), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. Dunque, la lavoratrice non solo non è tenuta a rispettare il periodo di preavviso previsto dal CCNL, ma le è dovuta anche la rispettiva indennità sostitutiva. L’INPS ha precisato prima nella circ. 44/2013 che la contribuzione (una tantum) dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è comunque dovuto nei casi di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità e poi, da ultimo, nella circ. n. 94/2015 che la NASpI è dovuta anche per le dimissioni volontarie presentate durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001.

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