Nel caso di un patto di non concorrenza ex art 2125 codice civile della durata di 24 mesi (da corrispondere in un’unica soluzione al termine del rapporto) e non corrisposto al lavoratore, cosa succede se costui muore dopo 16 mesi dalla cessazione del rapporto e tale emolumento viene rivendicato in giudizio dagli eredi? Costoro, cioè, possono richiedere la somma pari all’intero patto (24 mesi) o possono richiedere solo una somma pari a 16/24 della durata del patto ovvero la somma pari alla durata della esecuzione potenziale del patto stesso?
Per costante orientamento della cassazione, l’obbligo di non concorrenza, ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro, si perfeziona con la relativa pattuizione (Cass. n. 23723/2021, Cass. 212/2013): di conseguenza, l’importo concordato a titolo di corrispettivo è dovuto anche in caso di morte del lavoratore. Pertanto, nell’ipotesi prospettata, ritengo che gli eredi abbiano il diritto di pretendere l’intero importo pattuito a titolo di patto di non concorrenza.