Rapporti di lavoro

Via libera al forfettario nel 2018 per chi ha iniziato l’attività nel 2014 con il regime dei minimi

di Salvatore Servidio

Dal 1° gennaio 2015 il vecchio regime dei minimi - in vigore dal 1º gennaio 2008 introdotto dall'articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, che aveva l'obiettivo di risultare molto semplice e vantaggioso e mediante il quale si sarebbe potuto contare su un abbattimento dei costi amministrativi - è confluito nel regime di vantaggio, nel quale si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15% - ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.

Con risposta a interpello 20 novembre 2018, numero 72, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a un contribuente che nel 2014 ha avviato un'attività di consulenza amministrativa, avvalendosi del «regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità», di cui all'articolo 27 del Dl 6 luglio 2011, numero 98 ed avendone, a suo avviso, i requisiti, chiede ora se possa aderire al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, per il periodo d'imposta 2018, e se possa anche fruire dell'aliquota agevolata del 5% prevista dal comma 65 dello stesso articolo, per i contribuenti che iniziano l'attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.

La risposta dell'agenzia delle Entrate
Nel fornire il proprio parere, l'Agenzia ricostruisce, innanzitutto, le vicende normative che negli ultimi anni hanno interessato i regimi fiscali di favore previsti per i contribuenti di minori dimensioni.
Il “regime forfettario” di determinazione del reddito, modulato in ragione della tipologia di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati, è disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 (legge di bilancio per il 2015). In particolare, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 annesso alla legge, diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del Dl 10 settembre 2003, numero 276, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Dpr 22 dicembre 1986, numero 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del Dlgs 10 settembre 2003, numero 276, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del Tuir;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro.
Al verificarsi dei presupposti normativi e tenendo conto del tipo di attività svolta, al reddito determinato forfettariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività.
Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13, legge 23 dicembre 2000, numero 388), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del Dl 98/2011), nonché il regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, legge 244/2007) sono stati successivamente abrogati (dai commi 85 e 86 dell'articolo 1, legge 190/2014) per razionalizzare le diverse discipline fiscali, consentendo il naturale passaggio al regime forfettario.
Il successivo comma 88 ha disposto una deroga, al solo regime fiscale di vantaggio, prevedendo che «i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età».

L'articolo 10, comma 12-undecies, del Dl 31 dicembre 2014, numero 192 (contenente proroga di termini previsti da disposizioni legislative) ha prorogato per il periodo d'imposta 2015 la possibilità di accedere al regime di vantaggio, disponendo che «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, numero 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98... e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015».
Il regime di vantaggio è stato, infine, definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.

L'agenzia delle Entrate, inoltre, ricorda nella risposta all'interpello due propri precedenti documenti di prassi. Con il primo (circolare 4 aprile 2016, numero 10/E), l'amministrazione ha avuto modo di chiarire che i contribuenti, già in regime di vantaggio, potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfettario fruendo, altresì, dell'aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio.

Con la risoluzione 23 luglio 2015, numero 65/E, era già stato precisato che, poiché «fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi», coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza, che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d'imposta diverso da quello naturale. Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.

In conclusione, quindi, l'interpellante può scegliere, avendone i requisiti, di applicare, per il 2018, il regime forfettario, non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014.
Inoltre, avendo avviato l'attività proprio nel 2014, può usufruire dell'aliquota del 5% per i periodi che rimangono fino al compimento del quinquennio (quindi, solo per il 2018).

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